Vincenzo Longi divorzio, sulle Regioni (nelle forme che_ .dire·mo, più avanti), stilla legge universitaria (vecchia o nuova) e sui diritti sindacali (statuto dei lavoratori). Ciò basta a configurare, in via di pura ipotesi, il sistema di rapporti politici e sociali che in un solo mom~to potrebbe essere messo completamente in discussione. Per quanto poi riguarda presunte limitazio·ni che esisterebbero in merito· al co,n·tenuto dei referendum (con relativo controllo preventivo della Corte Costituzionale) è ,da premettere che l'articolo 75 della Costituzio,ne esclude, com'è noto, la p·ossibilità del referendum soltanto per le leggi tributarie e di bilancio, per l'amnistia e per i trattati internazionali. Per ciò che concerne le norme costituzio,nali (che non so,no espressamente escluse) una parte della dottrina nega la loro assoggettabilità al referendum in forza dell'art. 138, che prevede, per questa categoria di leggi, il referendum approvativo di cui abbiamo già parlato. Ora, anche ammesso che tale teoria sia esatta, essa potrebbe riferirsi alle norme costituzionali vere e proprie, non alle leggi genericamente « in materia costituzionale» delle quali la Costituzione tratta in altro articolo (il 72), prevedendo ,esplicite esclusioni p·er quanto riguarda la possibilità di discussione e approvazione nelle Commissioni parlamentari in sede deliberante. Dunque, non norme costituzionali, ma leggi di ap·plicazione « in materia costituzionale » ben potrebbero formare og~ getto di consultazione popolare. Si può, cioè, presumere, per tornare all'esempio delle Regioni, che la Corte Costituzionale no·n ammetta un referendum abrogativo del titolo V della Costituzione sull'ordinamento regio,nale: ma chi potrà evitare che se ne svolga uno sulla legge ordinaria di applicazione del 1953 o su quella eletto~ale del 1967? E una volta effettuate le consultazioni popolari su queste leggi indis,pensabili alla vita della Regione, e, in ipotesi, annullate le stesse leggi dal corpo elettorale che esprimerebbe un giudizio politico preciso sull'istituto•, chi potrebbe seriamente sostenere la necessità e o,p,portunità di mantenere in vita le noirme costituzionali che stanno « a mo,nte » delle leggi abrogate dal referendum p·opolare? È bene dunque non farsi illusioni. Né per quanto riguarda il tempo, né per ciò che concerne la materia esist9·no limiti formali che possano frenare l'eccezionale importanza .politica dell'istituto del referendum. Que.:. sto ·deve essere accettato o respinto in tutta la sua straordinaria fo,rza di suggestione e di decisione, e il problema che il mondo politico italiano deve porsi nel momento attuale è semplicemente quello di isti- . tuire un tipo di rapporto tra corp•o elettorale e istituzio•ni pubbliche come quello originariamente previsto dalla Costituzione, o di mantenere lo stesso rap,porto nelle forme - sostanzialmente diverse - che 90 • BibliotecaGi.noBianco
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