Antonino Di Giorgio Da queste premesse prende corpo la nostra pro.posta che, per brevità e chiarezza, condensiamo negli articoli del seguente essenziale disegno di legge: « Art. 1 -· Ogni due anni è indetto un concorso, per titoli ed esame, per l'ammissione nei ruoli :della ·magistratura giudicante. Al concorso possono partecipare i cittadini di età non inferiore a quarant'anni e non superiore a sessanta, i quali, per almeno quindici anni, a) sono stati magistrati del Pubblico Ministero o del Consiglic di Stato o della Corte dei conti, o avvocati dello Sta~o·; b) hanno· effettivamente esercitato la professione di avvocato o di notaio; e) so·no stati docenti o assistenti ordinari di materie giuridiche nelle Università; d) sono stati impiegati in qualunque ufficio degli enti pubblici per il quale si richiede, in via esclusiva, la laurea in giurisprudenza. L'o·rdine surriportato costituisce ordine di preferenza. Art. 2 - I vincitori sono assegnati alle funzioni di giudice di pri,ma istanza. Do·po alm-eno cinque anni possono essere assegnati alle funzioni di giudice di Appello. Dopo almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di giudice di Appello, possono essere assegnati, per non più di tre anni, alle funzioni di giudice di Cassazione. Art. 3 - Gli uffici direttivi sono elettivi, di durata biennale e rinnovabili. Art. 4 - Il trattamento econo,mico dei giudici è equiparato a quello attuale del consigliere di ·Cassazio,ne, e non può essere variato se no1 n per effetto di sç,atti di anzianità, carichi di famiglia e applicazione della scala mobile ». Siano ora consentite due righe di commento a quelle indicazioni che già non si co,mmentano· da sé. a) Si è ritenuto di mantenere il concorso per esame, col correttivo, dell'·aggiunta dei titoli, perché l'esame scritto e segreto, con tutti i suoi difetti, riman~ insostituibile strumento di comparazione i~parziale; il concorso è un po' come il sistema parlamentare liberale: è esausto·, .ma no·n se n'è finora trovato uno migliore. b) La funzione requirente, che è la più affascinante tra quelle cui l'amore e lo studio del diritto possano dare adito, è stata separata da quella giudicante, ritenendosi che gli attuali equivoci, circa la collocazione costituzionale del P,M., la natura delle sue funzioni, l'assurda commistione delle carrie:i;e, debbano cessare. Alle procedure si accederebbe mediante altro concorso, nelle forme ordinarie. e) L'abbattimento della piramide, la soppressione ·della carriera che è giustamente ed insisten.:. temente richiesta e che ora incontra difficoltà logiche e p·ratiche difficilmente superabili (specie se è esatta la distinzione che- abbiamo sopra fatta tra giudici d'ispirazio·ne e giudici di opportunità), potrebbe, con la proposta riforma, essere facilmente attuata. Dal punto di vista soggettivo, in quanto i nuovi giudi~i non sarebbero giovani reclute, le quali inevitabilmente postulano l'idea di sp-erimentazione, maturazio·ne, 90 Biblioteca Gino Bianco
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