Nord e Sud - anno XVI - n. 120 - dicembre 1969

... . ' Argomenti I Vorremmo fare anche noi due proposte, le quali forse meritano di essere discusse insieme a tutte le altre. La prima riguarda la procedura civile ed è presto, enunciata: sopprimere la competenza per valore e quella per materia, e quindi stabilire che tutte le co·ntroversie, sia nel primo che nel secondo grado, vengono decise dagli stessi giudici. L'attuale distinzione delle competenze in base al valore della causa (fino a· L. 50.000 il co,nciliatore, fino. a 750.000 il preto,re, oltre le 750.000 il tribunale) no•n ha alcuna giustificazione logica ed è effetto invece di una chiara impostazione classista, in base alla quale le cause dei poveri vengon<? giudicate da un giudice o,no,rario al quale no-n si richiede (e che il più delle volte non ha) alcuna preparazione tecnica, quelle dei meno poveri da un giudice togato, quelle dei ricchi, infine, da un co,llegio di giudici togati. Tale tripartizione soddisfa inoltre le esigenze gerarchicl1e del sistema giudiziario tradizionale, il quale vuole che ancl1c in seno ai giudici ·di prima istanza sussista una scala di gradi, e quindi al giudice-graduato di truppa si attribuiscono le cause più piccole, al giudice-sottufficiale (si ricordi che fino ad una ventina di anni fa il ruolo dei pretori era sottordinato a quello dei giudici collegiali: altro· concorso, altra carriera) le cause medie e al giudice-ufficiale le cause più grandi (i generali e i generalissimi vengono nelle istanze successive). In tal modo, per ognuna delle classi sociali dei contendenti è stato trovato il giudice di corrispondente grado nella propria gerarchia interna. All'infuori di quella classista e gerarchica, i livelli della compete~za per valore no,n hanno altra spiegazione. E infatti affermare che le cause, con l'aumentare del valore in contestazione, presentino, un proporzionale aumento delle difficoltà di risoluzione, tale da richiedere un giudice progressivamente più qualificato, sarebbe certamente affermazione indimostrabile: tutti i teorici sanno, tl1tti i pratici quotidianamente sperimentano, chiunque immagina facilmente che, essendo gl'.istituti giuridici sempre quelli, la complessità o la semplicità della fattispecie no•n ha relazione alcuna con l'entità economica della lite. Neppure sarebbe sostenibile l'opinione secondo la quale le cause in cui si controverte su pochi soldi, comportando meno gravi conseguenze economiche per i contendenti, devono dare meno pensiero e quindi possono essere affidate ad un giudice meno qualificato, laddove le cause di molti soldi, per la gravità delle conseguenze derivanti da una solu- . zione errata, devono essere delibate da un collegio di giudici specializzati. Sarebbe infatti facile rispondere che in realtà è tutta questione di proporzione: una causa di 50.000 lire tra due braccianti, causa che viene affidata al conciliatore, ha, obiettivamente, un contenuto eco,no,mico 85 -Bibl.iotecGa ino Bianco

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