Argo1nenti I bene, nella sequela dei tre uffici. Pertanto, abbastanza spesso, l'avvocato che è officiato dal povero per la pratica di ammissione al gratuito patrocinio, la quale finisce con l'essere una piccola causa a sé, da fare prima della causa vera e propria, la sconsiglia e assume su di sé tutte le spese della lite. Ciò avverrà talvolta per l'endemica penuria di affari che affligge buona parte degli studi legali italiani e che induce l'avvocato a correre col cliente l'alea della causa, talaltra perché l'avvocato, ritenuto dal cittadino ignaro membro del servizio giudiziario nazionale e quindi responsabile del buon funzionamento della giustizia, si vergognerà di confessarne tutte le inefficienze. Insomma il vecchio detto dell'Italia contadina: all'avvocato si bussa con i piedi, norma cui Renzo si attenne quando. si presentò all'avvocato Azzeccagarbugli, è anche a questo proposito meno vero di quanto generalmente si crede. Le individuali prestazioni degli avvocati, interessate o disinteressate, non valgono però, come s'è detto, ad assicurare la difesa di tutti i poveri. Molti altri, quelli che sono poveri anche di spirito, restano in effetti privi di ogni assistenza legale. In soccorso di questi poveri indifesi, fino a che non troverà finalmente attuazione l'art. 24/3 della Costituzione, muovendo da quel vecchio articolo il quale enfaticamente sancisce che « il patrocinio gratt1ito dei poveri è un ufficio onorifico e obbligatorio della classe forense », gli Ordini potrebbere dunque, in proporzione delle esigenze, nominare, per un biennio o un triennio, gli avvocati cui è specificamente ed obbligatoriamente de1nandato il patrocinio gratuito civile e penale. Dell'incarico così conferito si dovrebbe dare adeguata pubblicità presso i Comuni, i sindacati, i centri di assistenza e, mediante affissione in albo, presso gli uffici giudiziari. L'incarico dovrebbe essere conferito agli avvocati più rinomati, sia perché, traendo essi reddito cospicuo dalla professione, ben possono spendere gratuitamente una parte della loro attività, sia perché, secondo l'opinione corrente, la difesa efficiente, la difesa che ci vuole, non è quella che qualsiasi professionista diligente e preparato può apprestare, ma unican1ente quella specie di difesa, sovente clamorosa, che solo un avvocato di grido può fornire. Opinione, questa, che a prima vista può sembrare effetto di una concezione esaltata e mitologica, ora sorpas, sata, del processo e dei suoi protagonisti, ma che invece co11ti11ua ad avere i suoi riscontri nella realtà, dato che i vari magistrati e funzionari dell'ordine giudiziario non sono insensibili al fasci110 che la potenza e il successo dell'avvocato illustre spandono intorno a sé. I Consigli forensi potrebbero anche esercitare una più penetrante vigilanza sui propri associati. Per esempio, quei consuntivi sulla pendenza civile. che le cancellerie periodicamente rimettono agli uffici su77 ~. BibliptecaGino Bianco
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