" Antonino Di Giorgio palazzi di giustizia, nei luoghi cioè in cui s'irrogano severe cònda nne anche per lievi disattenzioni. ·Non dimenticherò quel testimone che, ver...uto per la terza volta da una lontana città e per la terza voJta rimandato a casa ·senza essere stato sentito (d~e val.te perché il giu dice non era venuto all'udienza e una volta perché era venuto tanto t ardi che poté sentire solo un paio della dozzina di testimoni convoc ati), prendendosi la testa tra le mani, mi domandava: « Ma costoro come fanno a condannare!? », volendo significare che gli sembrava impossibile che uomini tanto indulgenti con la propria coscienza, potess ero trasformarsi in esaminatori inflessibili della coscienza altrui. Anche gli avvocati, come si è accennato, potrebbero· fare qualcosa per alleviare la crisi della giustizia. Meno, certamente, di quanto possono fare i magistrati, sia perché questi, e. non gli avvocati, amministrano i processi, sp·ecie quelli penali, sia p·erché quello che si può chiedere ai magistrati, i quali sono retribuiti dalla collettività in ra ngo privilegiato, non sempre si può chiedere agli avv-ocati, i quali in vece sono pagati, a loro rischio e pericolo, da quei singoli che a lor o si rivolgono. Non ci sentiamo, per esempio, di chiedere agli avvocat i di astenersi, spontaneamente, dal proporre impugnazioni infondate e dal chiedere rinvii inutili e, come ben si dice in gergo curiale, defatigat ori, perché il sacrificio si rivelerebbe troppo gravoso, anzi insostenibile , e farebbe scomparire dall'esercizio professionale l'avvocato che lo face sse. La tattica dilatoria praticata dagli avvocati è bensì uno dei motivi principali dell'attuale ·disservizio giudiziario, ma è, allo stato, punt ualmente premiata dal sistema. Volendo spiegare la faccenda ai profani, basterà, per quanto riguarda il penale, ricordare che lo Stato elargisce un cosiddetto pro vvedimento di clemenza (amnistia, cio·è estinzione del reato, per i reati minori; condono, cioè riduzione della p-ena, per i reati maggiori) a ll'incirca ogni triennio; poiché l'ultimo è del giugno 1966, il prossimo sarà elargito, entro quest'anno o, al più tardi, entro il 1970. Dunque l'a vvocato che sarà riuscito a fare durare un processo iniziatosi, poniamo, nel luglio 1966 fin,o al prossimo decreto di amnistia e condono, avrà ottenuto per l'imputato suo cliente il sicuro vantaggio o di far cadere nel nulla il processo o di fargli toccare una pena interamente o par zialmente co,ndonata, con tanti saluti per la p-arte offesa che in tutti qu esti anni si è rovinata finanziariamente e si è logorato il .sistema nervoso nella speranza di tener dietro a tutti gli artifici impiegati (certi ficazioni mediche false, adduzioni di inesistenti motivi familiari, pro fessionali o parlamentari, richieste di perizie e di testimonianze inutili, a.ppelli e ricorsi p·retestuosi) per ritardare la conclusione del proce sso. 74 , Biblioteca Gino Bianco
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