.. Argomenti una condotta diversa. I capi degli uffici giudiziari e in misura minore i Consigli forensi potrebbero, pur con i codici e gli strumenti esistenti, prendere qualche provvedimento parzialmente risanatore, e-liminare taluna delle più macroscopiche disfunzioni e così alleggerire un poco la • • cr1s1. I capi degli uffici potrebbero, per esempio, fare rispettare ·dai magistrati l'obbligo di residenza. Questo obbligo, solennemente sancito dall'o1 rdinamento giudiziario, rinnovato in frequenti circolari del Consiglio Sup,eriore della Magistratura e largamente eluso, è infatti da molti magistrati ritenuto un'inutile cattiveria. L'importante, essi ·dicono, è che le sentenze siano fatte; è invece indifferente se il giudice che la stende ·se ne sta nella sua confortevole casa di Roma, anziché in una squallida camera ·d'albergo. Ma l'esperienza insegna che quando il magistrato deve aggiungere alla pena del lavoro anche la p·ena del viaggio, talvolta lungo o disagiato, tende naturalmente a ridurre i viaggi, e, riducendo i viaggi, concentrerà il lavoro in pochi giorni del mese. Creerà così quegli ingorghi che ·determinano, da una parte, l'appesantimento e il rallentamento del traffico giudiziario e, dall'altra, quella tipica ansia di uscirne, la quale si risolverà nella deleteria imposizione di un ritmo innaturalmente veloce allo svolgimento dell'udienza. L'esperienza insegna anche che, ad onta della buo,na fede e della buona volontà del magistrato non resi·dente, la discontinuità ·della sua presenza nell'ufficio riduce le occasioni in cui egli può introitare il lavoro, specie quello urgente o quello impreveduto; e questo lavoro ·nuovo) si scaricherà inevitabilmente sul magistrato ·residente, che invece è sempre reperibile; anche costui quindi s'ingolfa, s'irrita e co1nincia a rendere meno. Potrebbero, per fare un altro esempio, ottenere che i magistrati dell'ufficio depositino le loro sentenze nei termini prescritti dal codice, tanto più che l'inosservanza di tali termini è il più delle vol'1e del tutto ingiustificata; e mentre nel campo civile questa inadempienza è so1tanto una ·delle tante cause della lentezza dei procedimenti, nel campo penale, sp,ecie quando l'imputato sia in attesa di sentenza definitiva, costituisce un into1 llerabile indugio (secon,do i dati ISTAT, dei 36.000 d,etenuti che nell'ottobre 1968 popolavano le carceri italiane, ben 15.000 erano in attesa di giudizio: quelli che recentemente hanno 1nesso a ferro, e fuoco le carceri di alcune città italiane, invocando la riforma dei codici). A nostro avviso (ma ad avviso anche di giuristi ben più esp·erti ed autorevoli) non v'è sentenza, complessa che sia la fattispecie, che n0n possa essere contenuta entro poche cartelle e stesa entro i quindici o trenta giorni previsti dal codice. Eccezione potrebbe farsi solo per le sentenze pronunciate in processi con molte parti dalle posizioni diverse. 71 , I • .Bibl.iotecaGino Bianco
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