Nord e Sud - anno XVI - n. 120 - dicembre 1969

• I Alfredo Testi ordinamento di « leggi di finanza ». Attraverso l'approvazione da parte del Parlamento, contestualmente all'approvazione del bilancio; di una « legge di finanza », cioè di una legge sostanziale di spesa che introduca quelle modifiche e aggiustamenti alla legislazi~ne di spesa resi necessari dalle esigenze della manovra della politica econo,mica, si consentirebbe al Parlamento di effettuare anche delle scelte sostanziali in materia di bilancio, superando lo stretto carattere formale della legge di bilancio definito dall'art. 81 della Costituzione. La legge di finanza, inoltre, potrebbe essere raccordata direttamente alle indicazioni del Programma economico nazionale, conse.ntendo così di far valere le esigenze della politica di piano nella direzione della spesa pubblica e di superare la contrapposizione fra politiche di lungo periodo e politica congiunturale, che costituisce uno degli ostacoli più seri all'efficacia di qualsiasi sistema di programmazione. Inoltre, la costruzione della legge di finanza (il cui esame parlamentare dovrebbe essere, come si è detto, abbinato a quello del bilancio dello Stato) consentirebbe di applicare - come si è già accennato - delle tecniche di programmazione di bilancio che correlino la ripartizio.ne di risorse tra i vari dicasteri alla esecuzione dei programmi, e porrebbe le condizioni per operare scelte anche per quel vasto, campo dell'attività finanziaria pubblica che non è direttamente regolabile con il bilancio dello. Stato•. Nella « legge di finanza », infatti, potrebbero trovare adeguata collocazione le principali decisioni relative agli Enti pubblici ed alle grandi holdings pubbliche (IRI, ENI) per quanto riguarda l'aumento dei fondi di dotazione e le contribuzioni ordinarie. Si tratta di questioni che meriterebbero una discussione più ampia di quanto· non sia in realtà avvenuto. Poiché è 'urgente creare un quadro istituzionale nel quale, per citare alla lettera il « Progetto 80 », non trovi posto « l'artificiosa distinzione tra una politica congiunturale, cui sarebbe co·mmesso il mero compito di garantire la stabilità, e la politica di piano, cui sarebbe affidato il compito di sollecitare lo sviluppo e l'attuazione delle modifiche strutturali del sistema. Di fatto, tale distinzione, ove la si voglia forzare fino a definire due linee di responsabilità, si risolve nella rinuncia ad una politica di piano (po1 iché il periodo lungo altro non è che una successione di congiunture) e finisce per sancire il primato dell'obiettivo della stabilità sull'obiettivo dello sviluppo ». ALFREDO TESTI 110 Biblioteca Gino Bianco

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