/ Argo1nenti corne circo,stanza da valutare agli effetti della pena, quale attenuante od aggravante. Sii tratta, in altre parole, 1di creare un nuovo settore del diritto penale, che regoli l'attività pubblica tenendo presenti le sue peculiari caratteristiche; e oiò, fra l'altro, affin,ché non accadano più fatti che creano disagio (come taluni episodi del recente passato) ed i diritti e gli obblighi •degli uomini politici (e di riflesso dei gru·ppi) siano ben chiari, nell'interesse di tutti. È evidente che il discorso, a questo punto, ove volesse essere approfo11dito, dovrebbe divenire estremamente analitico ed esteso, più ,di quanto consentano i limiti di queste •note. In questa sede sia quindi sufficiente l'aver indicato la necessità di una profon·da riforma, che risolva il grave problema tuttora aperto. Rimane poi la materia relativa alla gestione del patrimonio del partito. E qui si introduce un proble1na scottante, quello 1 del finanziamento dei gruppi politici. Possian10 dire che il finanziamento· pubblico sarebbe a nostro avviso un male minore rispetto alle compromissioni di fatto che i partiti sono costretti a compiere per sostenere le ingenti spese che il sistema impone; né si possono contestare queste ultime in nome di un facile moiralismo, sconfessato completamente dalla realtà. Si deve aggiungere poi che il finanziamento pubblico sarebbe anche perfettamente legittimo, perché non appare dubitabile che i partiti svolgano una funzio11e pubblica, alla luce di quanto è stato osservato in ·precedenza: ed è bene che tutto quanto interessa la collettività avvenga alla luce del sole, e quindi sotto il controllo di legittimità dello Stato, ed anche con l'ausilio di questo, perché i cittadini tutti non avrebbero che da guadagnare se le attività politiche, utili per tutti, fossero favorite e regolarizzate. Naturalmente sorgerebbe il problema dei controlli, che tuttavia non potrebbero assolutamente andare a1 l merito e dovrebbero limitarsi alla legittimità, come già si è detto, intesa quale regolarità formale delle erogazioni, co,n la connessa pubblicità dei bilanci dei partiti (chi gode del bene co,mune non può rifiutarsi di rendere conto del suo impiego). Qui potrebbe nascere il problema dell'abuso nel1la destinazio,ne dei fon·di, cioè della mancata ris1 pondenza della loro erogazione all'utile pubblico, pur inteso nella sua massima elasticità (il retribuire i dipendenti del partito, ad esempio, rientra nell'utile collettivo perché mezzo necessario perché il p,artito po1ssa agire; non così l'arricchire i suoi dirigenti). La possibilità di attentati alla libertà di qualche partito rende. però necessaria la massima cautela; si inserisce qui la modifica della legge p,enale, già invocata, dovendosi assolutamente ritenere, c,o,me ga-- ranzia per la maggioranza e la mino,ranza, ~he il controllo degli even-- 131 _ Bibliotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==