Nord e Sud - anno XVI - n. 116-117 - ago.-set. 1969

Roberto Sciacchitano mentre esso no1 n potrebbe stabilire in assoluto il bando di determinate idee, senza violare i diritti fondamentali del cittadino. In altri termini, la maggioranza potrebbe sciogliere un partito; il quale si rico,stituirebbe il giorno· dopo sotto altro no1 me; anche tale fatto potrebbe avere gravi co1 nseguenze, di cui comunque risponderebQe politicamente la maggioranza che l'avesse compiuto. Se po1 i tale maggioranza volesse addirittura arrivare a violare la sostanza della Costituzione perseguendo le idee proprie di un raggruppa1nento, anche in tal caso sorgerebbe la sua responsabilità politica. Le forme giuridiche non possono, oltre un certo li1 mite, impedire od in1 dirizzare le decisio,ni politiche. Il pro1 blema è app,unto di scelta politica, e quindi di aderenza o meno ai valori fo1 ndamentali della Co1stituzione. Del resto, o,ggi almeno, il problema principale non è questo; più attuale è il pro 1 blema del finanziamento dei partiti, e quello, ad esso correlativo•, del contro,llo pubblico su di essi. Quanto a quest'ultimo punto sembra naturale che il primo e pi11 ovvio sindacato sull'attività dei gruppi politici è di 11atura appunto politica: saranno gli elettori a valutare l'azione svolta dal singolo partito. Altri controlli di merito non ap·paiono possibili per la necessità di preservare la libertà assoluta di azione di ogni gruppo, che è garanzia per la democraticità della vita politica nazionale. Si potrebbero invece ipotizzare dei controlli di legittimità, collegati all'auspicata attribuzio,ne ai partiti della personalità giuridica: si potrebbe pensare ad esempio ad una regolamentazione sul tipo di quella prevista per le società, ma è facile comprendere come moltissime di tali disposizio 1 ni non sarebbero applicabili o sarebbero del tutto formali, se non addirittura poco serie, co-n1e potrebb~ essere la partecipazio 1 ne di un notaio alle assemblee od il deposito dei verbali di queste. Non sono queste le norme applicabili in materia di partiti, perché esse sono destinate al servizio di istituti di tutt'altra natura. In pratica sarebbe op·portuno preved,ere, in via generale ed astratta, e con il pieno rispetto, della libertà di determinazione e ,della libe1 rtà di azio,ne che no•n leda i diritti dei terzi, una disciplina precisa in materia penale, che tenga presente la posizione particolare dell'uo 1 mo po1 litico, oggi quasi totalmente ignorata dalla legge penale. Naturalmente non invochiamo una maggio,re severità qualunquistica, né uria sanatoria generale dell'attività politica anche se co,ntraria alle leggi. Occorre tuttavia che il contenuto politico di taluni atti, che costituiscono reato se com1 messi dal privato cittadino, ovvero sono oggi ritenuti indifferenti per la legge penale, venga riconosciuto come elemento determinante in relazio,ne alla caratterizzazione o meno• del fatto co.me reato, opp•ure 130 Bibliotecaginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==