' Argon1en ti tarne sufficientemente le iniziative n1arginali, né possono efficacemente impedirne le manovre ritardatrici. Vediamo quindi moltiplicarsi una legislazione settoriale, particolaristica, talora addirittura rivolta a soddisfare ben precisi interessi individuali, con una contraddizione palese al concetto stesso della legge, intesa quale norima generale ed astratta. Di co,ntro, le riforme fondamentali decise dai partiti stentano il più delle volte a tra1dursi in 11orme giuridiche arganicl1e e compiute. Il problema investe ìn pieno,, a questo punto, la funzio 1 nalità dei partiti. In proposito si deve ricordare innanzi tutto che la Costituzione italiana ha stabilito la libertà di associazione, ponendo il solo limite della accettazione del metodo democratico. La democraticità non costituisce per.ò soltanto- uno stru111ento, ma rappresenta un valore di fondo, poiché, pur essen,do una forma, è insostituibile e quin·di assurge a contenuto sostanziale. Si può quindi affermare che l'accettazione del metodo democratico è condizione di liceità del partito, e la disposizione transitoria XII, che vieta la riorganizzazione del partito fascista, lo conferma. Si deve ritenere pertanto (ed i lavori preparato 1 ri della Costituzione lo confermano) che la democraticità deve interessare l'azione esterna del partito, non la sua organizzazione interna, la quale potrà essere solo, eventualmente, l'indice rivelatore di aspirazioni antidemocratiche dei capi. La Costituzione non dice chi debba controllare l'esistenza del requisito,, ed il pro1 blema ri1r1ane quindi aperto. Tuttavia non sembra dubbio che, sia per il suo contenuto, sia per la mancanza di una norma predeterminata ed astratta, il proble111a stesso non è giuridico, ma politi1co nel senso più pieno. Non sernbra quindi possibile affidare alla magistratura (co,me in altre legislazioni) la decisione in merito, neppure p·revia determinazione dei requisiti formali di democraticità, poiché il giudizio è e rimarrà sempre essenzialmente un giudizio politico. La sede idonea è il Parlamento, come una passata iniziativa legislativa (la proposta presentata da vari senatori p,er lo scioglimento del Movimento Sociale Italiano, rimasta poi senza seguito) conferma. T11ttavia a questo punto sorge il pro·blema delle garanzie contro l'ev·entuale abuso che la maggioranza co·mpisse della potestà di dichiarare antidemocratico un gruppo di opposizione. In via di impug11azio.ne contro le decisioni del Parla 1 mento potrebbe forse ipotizzarsi un ricorso alla magistratura ordinaria od alla Corte costituzionale; ma il sindacato di tali o,rgani, se giuridico, sarebbe in ogni caso insufficiente, sie politico. verrebbe ad invadere un campo altrui. D'altra parte, il pro,blema è mal posto, p·erché l'unico atto che il Parlamento potrebbe compiere sarebbe quello di sciogliere un raggn1ppam~nto avente un dato nome, 129 Bibiiot~caginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==