Nord e Sud - anno XVI - n. 116-117 - ago.-set. 1969

/ Argo1nenti può essere esercitata dal governo soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza (art. 77 Co1 stituzione ), rimanendo tuttavia, anche in questo caso, riservato alle Camere il co1 ntrollo sull'attività dell'esecutivo. Nell'ipotesi •della legge delegata (art. 76) la potestà governativa trae origine e legittimazione da L111atto di delegazio11e compiuto dal Parla-- mento, sì che quest'ultimo non appare spogliato, neppure in questo caso, della propria co,mpetenza, anche se indubbiamente alla volontà del potere legislativo si viene ad aggiungere quella, autonoma nei limiti della delega, dell'esecutivo. Se da q11esto schen1a formale passiamo alla considerazione della realtà sostanziale, osservia1110 che, data la coincide11za tra maggioranza e govern.o, solo le iniziative gradite all'esecutivo, e per esso• alla se-- greteria del partito di maggioranza (ovvero alle segreterie dei partiti di coalizione), possono sperare in concreto di venire acco1 lte. Naturalmente il singolo parlamentare conserva poteri non irrilevanti, e può incidere sui particolari, od addirittura, in taluni casi, arrivare a bloccare delle iniziative non gradite a lui personaln1ente od al suo sottogruppo. Ma questo non è più, evidentemente, il potere legislativo nella sua interezza, ma un concorso nella formazio 1 ne delle leggi, che, pur dotato di maggiore forza, si avvicina ad altre potestà incidenti sull'attività legislativa, con1e la facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma. Ne viene che la funzio11e dei parlamentari di 1naggioranza si rivela in sostanza come concorre11te nella formazione delle leggi, secondo linee fissate dal gruppo dirigente del partito; a quest'ultimo va quindi rico,nosciuta, in defi11itiva, la potestà decisionale, intesa come il potere di operare le scelte fon·damentali. Nel che non vi è certo motivo di scandalo, ma anzi di compiacimento, perché una eccessiva « anarchia » dei parlamentari, oltre a paralizzare l'attività politica, contrasterebbe con il sistema elettorale che, giustamente, fa p·erno oggi sui pro-grammj di grup·po anziché sulle persone dei candidati. Ogni partito si presenta con il proprio bagaglio ideale al giudizio dell'elettorato, e la vo1 lontà di qu,est'ultimo 1 sarebbe frustrata se chi è risultato in maggioranza non riuscisse poi a realizzare il proprio programma. Nel caso del governo di coalizione la potestà ·decisionale ap•partiene non ad uno solo, ma a tutti i gruppi consociati, come è 01 vvio: non però (ed il caso è pariticolarmen te indica ti vo) al governo, il quale viene a trov1 arsi in una condizione di soggezione ai p·artiti spesso mag-. giore che non nel caso del goven1.o unipartitico (di maggio1ranza, di-- verso1 essendo 1 il caso del go,verno di minoranza, a carattere instabile e per solito di breve durata). La coalizion•e. imporrà un continuo com123 · Bibliotecaginobianco •

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