Emilio Nazzaro dovrà trovare regolamentazione nella nuova legislazione fiscale; ·ma con quali meccanismi sarà attuata? Occorre anzitutto identificare i contributi o la parte di contributi che dovranno far carico alla collettività. Ciò implica la individuazione esatta e rigorosa delle tutele di sicurezza socìale, la cui sfera di estensione deve essere allargata a tutta la popolazione o nei confronti dE:lle quali si può fondatamente presumere un interesse generale. A ta1e riguardo, è nostro convincimento che il Piano di sviluppo - pur nella indicazione di programmi realizzabili a breve e a lunga scadenza - indugi talora in attieggian1enti profetici, miracolistici, illuministici, e che avrebbe fatto meglio a prevedere obiettivi più ridimensionati e quindi la sola fiscalizzazione dei contdbuti delle assicurazioni il cui rischio incide in maniera unifom1e in tutti i settori ed i rami produttivi, e in tutto il territorio nazionale. Secondo tale criterio, andrebbero finanziate attraverso entrate fiscali, sulla base della solidarietà fra tutti i cittadini (per la quale ognuno deve contribuire alla gestione ed allo sviluppo del sistema mutualistico in funzione delle proprie capacità economiche) le forme di assistenza relative a servizi sociali generalizzati. La fiscalizzazione, poi, tenendo presente che la collettività ha un interesse diretto ed immediato oppure indiretto e riflesso ad essere garantita da taluni rischi, dovrebbe essere totale oppure parziale. Per le forme di previdenza ed assistenza a rischi generalizzati, si esclude ormai che il carico degli oneri all'imprenditore possa trovare una giustificazione nel principio del rischio professionale; si ritiene, invece, che esse realizzino un vero e proprio servizio pubblico. Viene quindi a mancare ogni giustificazione perché · i costi del servizio gravino su una ristrétta categoria di soggetti e non anche su tutti coloro che contribuiscono alla formazione del reddito nazionale. L'evoluzione dell'ordinamento previdenziale dal sistema assicurativo al sistema della solidarietà sociale, rompendo o al.meno superando i collegamenti con le singole imprese, impone che i costi gravino sull'intera collettività; la previdenza non si ispira più a criteri di equità individuale, ma di . equità sociale: gli 9neri relativi non sono proporzionati ai rischi del soggetto assicurato, ma sono in funzion·e dei costi finanziari del pro.- gramma che lo Stato intende attuare; l'erogazione delle prestazioni non è correlata ai contributi effettivamente versati, ma è stabilita in via generale dalla legge. Già nella fase attuale, n1olte volte la natura giuridica dei contributi è quella di oneri tributari, cioè di un prelievo coattivo dello Stato nei confronti di categorie determinate per garantire un pubblico servizio. 84 BibliotecaGino Bianco
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