Nord e Sud - anno XVI - n. 114 - giugno 1969

Antonino Di Giorgio contabili, statistici e demòscopi di cui dispone il Centro che qu'ella dei giuristi-umanisti di cui dispone il Consiglio Superiore della Magistratura. Del volume del Di Federico vorremmo qui riportare alcune indicazioni, o meglio si direbbe scoperte, più interessanti, quelle cioè che, tratte dal rilevamento fattuale del reclutamento giudiziario, hanno di esso messo in piena luce circostanze e n1odalità (purtroppo quasi tutte negative) per l'avanti poco note o ignorate, e smentito alcuni di quei luoghi comuni di cui parlavan10 all'inizio. La prima è che « la principale e quasi esclusiva garanzia della bontà dei giudizi risiede nel sistema di reclutamento». Semel iudex, semper iudex: non esistono, oltre allo sbarramento costituito dal concorso iniziale, altri efficaci strumenti di selezione negativa. Il giovane magistrato dovrà, superato il concorso, affrontare ancora, dopo sei mesi di tirocinio, il giudizio d'idoneità alle funzioni; dopo due anni, l'esame di aggiunto giudiziario; dopo cinque anni, il giudizio per la promozione a magistrato di tribunale; ma questa trafila è in pratica inefficace, perché tutti l'attraversano indenni. Nei lunghi periodi esaminati dall'Autore, mai un uditore si è visto rifiutare le funzioni; solo 3 su 1372 candidati all'esame di aggiunto sono stati dispensati dal servizio; mai il C.S.M. ha negato la nomina a magistrato di tribunale. Possibile che tutti questi giovani, le cui basi culturali sono già state ritenute sufficienti dalle commissioni di concorso (ma con le riserve che vedremo appresso), si rivelano poi, tutti, per tutta la vita, capaci· di adempiere con soddisfazione le complesse funzioni giudiziarie, cui, oltre alla preparazione tecnica ed anche più di questa, sono indispens,abili doti di equilibrio, di carattere, di sagacia, di dedizione? Di Federico si astiene dal fare considerazioni; le fa invece, nella prefazione, il direttore dell'indagine, prof. Gino Martinoli, il quale, preoccupato del fatto « che la scelta iniziale (dei magistrati) è in un certo senso irrevocabile », si fa a suggerire l'introduzione di sbarramenti successivi al concorso, i quali tengano conto non più solo della preparazione culturale, ma della capacità conc,reta ed effettiva a svolgere le funzioni giudiziarie, e l'apertura della carriera agli avvocati, i quali porterebbero esperienze diverse e un altro tipo di formazione. La seconda è che quell'unico vaglio costituito dal concorso iniziale lascia es.so stesso filtrare personale non sufficientemente qualificato dal punto di vista della preparazione istituzionale e nozionistica richiesta dall'indole dell'esame. Di Federico stralcia dalle relazioni dei commissari d'esame brani in cui si ripetono giudizi negativi sull'andamento del reclutamento, e poi allinea una serie di dati più eloquenti di qualsiasi considerazione. Da essi risulta che, nei diciotto concorsi 72 BibliotecaGino Bianco

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