Nord e Sud - anno XVI - n. 113 - maggio 1969

... Antonio Nitto A questo punto, occorre precisare in qual modo avviene l'inserimento nella vita ,dello Stato degli atti e dei provvedimenti emanati dalla CEE. In virtù dell'art. 189 del trattato di Roma, il Consiglio dei ministri e la Commissione esecutiva della Con1unità stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccon1andaziorii o pareri. L'atto giuridico più importante è il regola1nento, che, secondo lo stesso art. 189, ha portata di natura generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttam·ente ap·plicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva invece è un atto comunitario che si rivolge agli Stati membri, con efficacia vincolante per quanto ri,guarda il risultato da raggiungere, ma lasciando liberi gli organi nazionali nella scelta delle fonne e dei mezzi necessari a tal fine. Con le decisioni, infine, si stabiliscono1 norme di portata specifica, obbligatorie· soltanto nei confronti del destinatario. Non è questa la sede per un approfondimento degli atti emanati dalla Comunità del punto, di vista giuri·dico: basterà aggiungere che il regolamento è un atto normativo di portata generale, con immediata efficacia giuridica negli Stati contraenti, e cl1e viene emanato per disciplinare la pratica attuazione delle norme e dei principii co·ntenuti nel trattato. Tuttavia, i regolamenti comunitari non vengono recepiti subito, così come sono, nell'ordin.amento statuale: pur essen·do stati assimilati ad una vera e propria legge, p·er avere efficacia e potestà giuridica nello Stato debbono a loro1 volta essere inseriti nella legislazione italiana co·n provvedimenti legislativi nuovi ed originali. Per evitare tuttavia lungaggini, lentezze e inconvenienti di vario genere, nel nostro paese, e anche negli altri in maggiore o minore misura, ve11gono emanati provvedin1.enti delegati aventi valore di legge. Praticamente, cioè, il governo chiede al Parlamento una delega ad emanare, mediante decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dei regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni degli organi della CEE. , Una prima delega fu chiesta nel 1965. Un'altra è stata richiesta da circa due anni: il Senato l'ha conoessa solamente un paio di mesi fa e ora si aspetta che la Camera dei Deputati faccia altrettanto: con questa delega il go1vemo viene autorizzato ad en1ettere tutti quei decreti legge e legislativi volti ad applicare le diiiettive e le altre misure decise a livello di Consiglio dei ministri comunitario, nonché per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti già in vigore. A questo punto bisogna accennare alla critica che da più parti è stata mossa a questa arnpia delega conferita al governo nell'attuazione pratica della politica comunitaria; critica di cui sì è fatto portavoce ultimamente al Senato Manlio Rossi Daria. In un convegno organizzato nel feb,braio del '68 dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, anche il Prof. Antigono Donati si era fatto i11terprete di queste critiche, affermando che le n01 rme giuridiche che la Comunità emana sono elaborate p1 urtroppo al di fuori di ogni effettivo co11trollo parla,n1entare, perché l'attt1ale Parlamento Europeo, non eletto a suffragio tmiversale e diretto, è relègato tra gli or64 Bibiiotec~ginobianco

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