Nord e Sud - anno XVI - n. 113 - maggio 1969

L'area attrezzata che nuovo e pur essendo stato teoricamente incorporato n·ella definizione di ·area industriale offerta dalla legge n. 634, può risultare ancora utile o quanto meno meritevole ,di un riesam·e. Ci riferiamo al ,concetto di area attrezzata per l'insediamento indu·striale (industria[ estate, p,er gli inglesi; industrial park, per gli ameriicani; domaine industriel, per i francesi). Con tale espressione intendiamo un tratto di terreno specializzato per l'installazione di im,pianti industriali, dotato d'immo,bili ,da concedere in fitto alle aziende, nonché di attrezzature specifi,che al servizio degli utenti dell'area. Si tratta evidentemente di qualcosa ,di molto diverso• sia dalle zone ·riservate ad u·si indu·striali dai piani regolatori comun·ali, sia dagli agglomerati delle aree e nu-clei in,dustriali, ir1 cui non risulta che sia mai avvenuto quanto è indicato nella definizione precedente 9 • Di aree industriali attrezzate ne esistono sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Nei primi, come negli Stati Uniti, esse so-no 11tilizzate soprattutto come strumento di pianificazione territori 1 ale, per il decentramento •delle grandi agglom·erazioni urbane congestionate. Nei ,secondi, esse sono prima di tutto uno strumento di svilupp·o in1dustriale, e quindi il loro sco,po è prevalentemente quello· di favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nonché il rafforzamento e l'espansione delle pie-cole imprese esistenti. Non mancano i paesi, come la Gran Bretagna, i11cui sono presenti entrambi gli scopi: sviluppo delle aree depresse, decongestionamento delle zone metropolitane. Anche ne1 Mezzogiorno, le aree attrezzate potrebbero essere, oltre che uno strumento di svil11ppo industriale, un'arma efficace per realizzar,e un assetto equilibrato del territorio. Quest'ultimo aspetto, com'è ormai generalmente ammesso, è tutt'altro che irrilevante ai fini della politica di sviluppo. Un ambiente urbano o,rdinato, gradevole e ben dotato ,di servizi può rivestire un'importanza note·vole come fattore di localizzazione di certi tipi di attività. Ma tale condi9 È bene sottolineare che nulla impedisce in linea di principio che possa avvenire. Rientrano infatti nella competenza dei Consorzi delle aree e nuclei di sviluppo industriale, oltre alla elaborazione dei piani regolatori territoriali, alla esecuzione delle infrastrutture specifiche (canali di raccolta, spese di consolidamento e di sistemazione del terreno, etc.; strade di ~enetrazione nell'agglomerato; opere di allacciamento e distrib,uzione idrica; fognature; reti di distribuzione di energia; opere portuali; allacciamenti telefonici, e così via), anche la costruzione di rustici industriali, da vendere o cedere in fitto, e di varie attrezzature d'interesse generale, nonché attività di promozione e di coordinamento. Ma raramente si è vista una contraddizione più clamorosa tra disposizioni legislative (legge 29 luglio 1957, n. 634; legge 26 giugno 1965, n. 717) e loro attuazione! 15 Bibii~tecaginobianco

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