I La localizzazione degli investimenti siderabile perché si realizzino appieno le prospettive di una politica di localizzazione degli investimenti industriali nel nostro paese. È ragionevole cl1iedersi, anzitutto, se non si debba procedere in primo luogo ad una reimpostazione del concetto stesso di « area depressa » o, comt1nque, « agevolabile »: reimpostazione che potrebbe e dovrebbe condursi sulla base di una definita strategia di sviluppo e di assetto del territorio nazionale, e di una conseguente concentrazione di particolari tipi dì interve11ti su pocl1e aree - essenzialmente meridionali - che per la loro posizio11e e struttura possono e devono assumere un ruolo chiave ed una funzione allo stesso tempo traente e diffusiva dello sviluppo industriale, in modo da ottenere una distribuzione ottimale a scala nazionale delle attività economiche. La prima traduzione pratica di tale reimpostazio,ne concettuale - a livello normativo, e non solo teorico - potrebbe essere rappresentata dalla predisposizione di uno strumento legislativo unitario, chiaro ed essenziale, orientato a governare l'intero complesso delle agevolazioni concedibili alle imprese, ed in particolare a scarnire l'attuale pesante sistema di esenzioni fiscali in modo da favorire in termini sostanziali i soli investimenti (o reinvestimenti) produttivi. Ci si dovrebbe cioè proporre come obiettivo finale quello di introdurre elementi di co,nvenienza talmente evidenti al destinatario delle agevolazioni - l'impresa - da poter costituire uno stimolo efficace e durevole per una effettiva ripresa degli investimenti ind·ustriali nel nostro paese, e per un orientamento territoriale di essi cl1e corrisponda alle esigenze ed alle opportunità che si manifestano, oggi specie nel Mezzogiorno. In corispondenza, sul piano dell'amministrazione delle norme agevolative e del più efficace coordinamento del loro impiego in armonia agli indirizzi di tutta la politica economica, sembrerebbe positivo poter pervenire alla istituzionalizzazione e generalizzazione del sistema della «contrattazione» tra Stato ed imprese (pubbliche e private), mediante l'adozione di dispositivi cl1e vincolino l'effettuazione di tutti gli investimenti controllati dai grandi gruppi (pubblici e privati), nonché dei soli investimenti dalle altre imprese che eccedano un certo volume di capitali - probabilmente da determinarsi settore per settore -, al raggiun-- gimento di specifici accordi sulle modalità, i territori e i livelli dell'intervento pubblico connesso agli specifici progetti. Correlativamente a ciò si potrebbe pensare ad una più incisiva e permanente presenza nell~ impostazione dei programmi delle grandi imprese pubbliche da parte degli o·rgani di direzione politica dello Stato, la cui funzione di effettivi responsabili dei capitali da queste stesse imprese posseduti e gestiti verrebbe così adeguatamente rivalutata. 117 ~ibiiotecaginobianco
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