U111bertoEsposito - Alfredo Testi cati di d,efi11ire l,e po,litiche gen.era,li in materia, po1 niamo, di ìnfrast,n.1tture o di trasporti, siano anche incaricati di elaborare il quadro generale di riferimento· territoriale in cui quelle politiche andranno inserite. Le considerazioni ora svolte devono ritenelìsi applicabili anche alle Regioni a Statuto sip·ecia 1 le, che sono fornite ,dii co1 mpetenza legislativa primaria. La Corte Costituzionale, infatti, nelle sue decisioni ha avuto cura di precisare che, al pari della competenza legislativa concorrente delle Regioni a Statuto ordinario, aì1che quella esclusriva delle Regioni a Statuto speciale è sottoposta al rispet,to delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (limite di legittimità); al rispetto degli interessi nazionali (limi,te di m,erito ); nonché al 1:1ispetto dei « limiti dei principi fond 1 amentali stabiliti dalle leggi dello Stato » ( art. 117 della Costituzione). Ne consegue che la Programmazione economica nazionale, in quanto diretta ad indirizzare verso fini sociali l'attività econo·mica pubblica e privata, ossia in quanto « riforma economica-sociale » di « interesse nazionale », non so1 lo limita la competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie, ma determina altresì un affievolimento della co,mpetenza legislativa regionale a carattere esclusivo in competenza concorrente. Se le considerazioni svolte sono esatte, è da ritenersi corretto e necessario che la con1petenza legislativa delle Regioni sia limitata in relazione alla determinazione tanto degli obiett 1 ivi globali e settoriali, quanto dei criteri generali di assetto territoriale. Pertanto, le leggi regio,nali che dovra,nno regolare gli interventi delle Regioni nelle materie di loro con1petenza non potranno configurarsi - come afferma la Relazione al disegno di legge - « se 110n quali componenti funzionali delle linee di sviluppo econo·mico stabilite dal programma nazio•nale e regionalmente articolate ». 5. Fin qui le esigenze di carattere tecnico ed il quadro, istituzionale da cui muovere per definire in forma efficace e corretta un processo di programmazione che debba e voglia tener conto di più livelli di autonomia. Ma sarebbe erroneo e com11nque illu•sorio vo,ler ignorare che la questione p,resentanotevoli implicazioni di natura po,litica. Tra queste, due, a nostro avviso, fo·ndamentali. La prima si riferisce all'esigenza che la riforma regio,nale dello Stato non si riduca ad un fatto nominalistico, ma dia luogo, oltre che alla comparsa, anche all'affermazione ed al corretto esercizio di nuovi poteri regionali - politici oltre che amministrativi - accanto a quelli ormai logori ed inadeguati del Governo centrale. Questo risultato po·trà 52 Bibiiotecaginobianco
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