Nord e Sud - anno XVI - n. 112 - aprile 1969

Argomenti vincoli : il prin10 concernente gli obiettivi globali e settoriali dello sviluppo economico ed il secondo i criteri generali d,ell'as,setto t,erritoriale. Per quanto riguarda il primo vincolo, è indubbio che· la determinazione degli obiettivi assegnati allo svilup·po economico rientri nella co.mpetenza prima11ia del1le ,autorità centrali ,di programmazione poiché interessa l'intero territorio· nazionale. Lo stesso può dirisi p,er gli obiettivi settoriali che si riferiscono a settori o materi,e di competenza statale. Rimane da stabilire se ciò valga anche per le materie di competenza costit11zional,e delle Regioni. La risposta sembra essere affermativa: infatti se si ritenesse che la determinazione degli obiettivi settoriali da parte del livello nazionale di progr,ammazione costitui·sce una lesio,ne all'autonomia regio·n·ale, si verrebbe ad amm,ettere la necessità di una separazione tra obiettivii globali e obiettivi settoriali, con competenza dello Stato s11i primi e competenza delle Regioni su almeno alcuni dei secondi. Ma tale separazione non è configurabile in un procedimento di progra 1mmazione, considerata l'interdipendenza che sussiste tra gli obiettivi stessi ed il rapporto di qual1ificazione che li lega. D'altra parte, come nota giustamente la Relazione che accompagna il disegno. di legge, va considerato che l'arit. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa ed ammin~strativa in ordine a determin,ate materie che, pur aven,do notevole rilievo dal p,unto di vista economico-sociale, non esauriscono tuttavia il quadro degli interventi rilevanti _ai fini dello sviluppo economico regionale. In altri termini, i s.etto,ri che sono oggetto del programma economico vanno al di là delle materie. di cui all'art. 117, il quale non comprende a-d esempio né l'i11dustria, né la ricerca scie·ntifica, né la politica finanziaria e così via. Quanto si è detto per il primo vi,ncolo deve ritenersi valido anche per il secondo, che si riferisce ai criteri generali dell'assetto territoriale. Poiché, infatti, la fissazione dei criteri generali dell'assetto territoriale è determinata dagli obiettivi globali e settoriali dello sviluppo e da valutazioni poliitiche di carattere generale, è natu,rale che gli stessi organi (cioè Parla·mento e Governo nazionale) i quali hanno competenza sui seco,ndi siano investiti anche dei primi. È evidente, ad esempio, che finalità ed obiettivi di riequilibramento territoriale devono tradursi ancl1e in termini dii criteri generali di insediamento delle attività produttive e delle residenze; ed è altrettanto evide11te che tali criteri, comportando valutazioni politiche di carattere generale e dovendosi basare su considerazioni relative all'intero territorio nazionale, non possono essere · sottratti alla co.mpetenza degli organi centrali di programmazione ed al1a discussione ed approvazione del Parlamento nazionale. Per non dire di vari altri motivi: ad esempio, è necessario che gli stessi organi incari51 Bibiiotecag inobianco

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