Nord e Sud - anno XVI - n. 112 - aprile 1969

U,nberto Esposito - Alfredo Testi dono attuare nel quinquen,nio nelle materie in cui hanno potestà legislativ,a a norma dell'art. 117 della Costituzione e del prop·rio statuto, sono app1ro,vate con leggi regionali ». Tali l1 eggi devo1 no unrifo,rmarsi al programma economico nazio 1nale « limitatamente agli obiettivi globali e settoriali dello sviluppo econo1nico e ai criteri generali dell'assetto territoriale che esso stabilisce » (art. 2). Si è vo1uto richiarnare l'attenzione su questo punto, poiché è in relazione ad esso - co1ne vedremo -· ch,e potrebbero essere sollevati delicati problemi di legittimità costituzionale, in relazione alla sussistenza o meno di una lesione dell'autonomia regionale. 4. Il disegno di legge sulle procedure ora esaminato·, ci sembra possa essere considerato, nel suo complesso, positivo. Intanto, esso rispetta quell'esigenza di democraticità alla quale vuole essere informata l1 a programmazione economica nel 1ìostro paese. Notevole è al riguardo la soluzione adottata dal legislatore di articolare l'elaborazione del pro,gramma per fasi. Questo permette al Parlamento di pro,nunciarsi non già sulla base di un programma già redatto e definito, bensì una prima volta sulle scelte generali contenute nel « documento programmatico » e una seconda volta sul « program1na » vero, e proprio, dove quelle scelte tra.vano la loro specificazione ed articolazio•ne in obiettivi e politich,e d'intervento. Inoltre, il disegno di legge semb,ra assicurare quel rapporto dialettico che necessariamente deve sussistere tra livello nazionale e livello locale in sede di elaborazione di un p,rogramma ec0nomico. Infatti, se l'attività di propulsione e di unificazione è svolta da un organo centrale, il CIPE, la presenza delle Regioni e degli altri or~ani locali è assicurata - come abbiamo visto - sia nella fase ascendente che in quella discendente del procedimento di formazio 1 ne del programma. Queste considerazioni positive tuttavia non escludono la necessità di indagare se le norme del disegno di legge (e in particolare quelle che si ritrova,no nel combinato diispo1 sto d·egli articoli 2 e 10) sia.no lesive deJl'autonomia regionale. Problema che, si è detto, no,n riguarda il mo·do in cui è stata disciplinata la partecip,azione •delle Regioni alla formulazione del programma economico,, bensì si riferisce agli i1 nterventi legislativi che le Regio,ni saranno chiamate a svolgere nelle n1aterie di competenza costituzionale. L'indagine su questo punto, che non può non tenere conto del-- l'ind}rizzo git1risprudenziale quasi semp,re seguito dalla Corte Costituzionale in tema dii autonomia region,ale, ver.te dunque sulla l1 egittimità costituzionale dell'art. 2 che, co,me abbi,amo visto, pone alle Regioni due 50 Bibiiotecaginobianco

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