Argomenti lustrazione degli 01 biettivi e delle linee direttive da assegnare al nuovo programma in relazione alla formazione e destinazione delle risorse ... » è predisposto dal Ministro del Bilancio e della Programmazione economica secondo la direttive del Con1itato interministeriale per la programmazione economica e sentita la Commissione consultiva interregionale (art. 3 del disegno di legge). L'intervento delle Regioni si esplica in questa fase attrav·erso l'attività consultiva della Commissione interregionale, della quale fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti del,le Provincie di Trento e Bolzano e, fino alle prime elezioni dei Consigli regionali, i Presidenti dei Comitati regionali per la Programmazione. Compito della Commissio11e, che è costituita presso il Ministero del Bilancio, è quello di collaborare all'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione. Così redatto, « il documento programmatico » viene sottoposto all'esame del Governo e quindi presentato al Parlamento per l'approvazione definitiva. Si colloca a questo punto l'inizio della seconda fase della formulazione del programma econo1nico nazionale. Sulla base del « documento programmatico », il CIPE, sentita nuovamente la Commissio,ne Interregionale, « formula le indicazioni e i criteri per l'articolazione regionale del progran1ma ». Avvalendosi della determinazione di tali criteri, ciascuna Regio,ne, previa consultazione degli Enti locali, predispone per il proprio territorio uno schema di sviluppo economico comprensivo degli interventi che si intendono programmare nelle materie di prop 1ria competenza e corredato da osservazioni e proposte relative alla definitiva formulazione del p,rogramma economico ed alla sua articolazione territoriale. Degli schemi regionali così predisposti si avvalgono infine, nell'ambito d·elle rispettive competenze, il CIPE e il Ministro del Bilancio per l'elaborazione definitiva del programma nazionale (art. 9). Una volta elaborato, il progra1nma viene sottoposto dapprima al CIPE e qt1indi inviato al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro perché esprima il prop·rio parere (art. 4). Infine, ritornato al Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri, il programma viene inviato al Parla111ento perché lo discuta e l'approvi con legge. Ottesto nelle sue linee essenziali il contenuto del disegno di legge per quanto riguarda l'iter di formazione del program·ma economico nazionale e il ruo·lo che le Regioni saranno chiamate a svolgervi. È imporita11te tuttavia sotto 1 ljneare ancora la norma contenuta nell'art. 10~ la quale regola gli atti di programmazione che le Regioni dovranno compiere nelle materie di propria competenza costitu~ionale. L'articolo stabilisce infatti che « le norme per gli interventi che le Regioni inten49 Bibiiotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==