Nord e Sud - anno XVI - n. 112 - aprile 1969

U111berto Esposito - Alfredo Testi nei limiti in cui questi sia1101 lasciati alla loro competenza ed auto,nomia. A nostro avviso, tuttavia, è necessar.io· che anche la fase di « proposta » delle Regio·ni sia preceduta daLla fiss1 azione, a livello nazionale, degli obiettivi generali di sviluppo e del sisterna. dei vincoli fo·n·damentali. Ciò sia perché tali elementi 1n,on possono essere forni.ti che dal potere centrale, sia perché la loro conoscenza è indispensabile per fo,rmulare pr()po,ste almeno potenzialn1ente compatibili. Così, il potere centrale potrà dire se intende persegt1ire, compatibil1nente con le disponibilità di risorse e con le condizioni del sistema, uno sviluppo accelerato del reddito, o se invece preferisca dare la priorità alìe « riforme di struttura »; se co·nsidera come un vincolo il pareggiam 1ento della bilancia dei pagamenti o meno; quale sia la dime11sione dei movimenti migratori ritenuta des,iderabile; se intende svolgere pariticolari tipi di politiche urbanistiche o dei trasporti, e così via. Solo co,sì le Regio,ni avra11no un sistema di scelte cui ispirarsi e cui agganciare i loro st11di, le loro elalJorazioni, le loro proposte. In caso contrario, ci si troverebbe quasi fatalmente di fronte ad una serie di documenti regionali ispirati ai criteri più diversi e postulanti scelte spesso incompatibili. 3. Se sono queste le istanze teoniche da cui muovere per impostare correttamente i rappo,rti tra centro e periferia nella politica di piano, è alla luce di tali ele1nenti che va esaminato e valutato il disegno di legge recante « norn1e sull 1 a programmazione econon1ica » (Atti Senato, n. 180) p·redisposto dal Governo e destinato a disciplinare gli atti e procedimenti di formazione del programn1a econo111ico nazionale, no,nché ' i modi e le procedure di partecipazione delle Regio1 ni alle scelte programmaticl1e rigt1ardanti l'intero paese. L'importanza del documento r1on ha bisogno di essere sottolineata: il disegno di legge infatti, configurandosi come ,< legge quadro >> rispetto alle successive norrnative sia di app,rovazione, sia di attuazio·ne di programmi economici nazionali, e disciplinando la competenza degli organi cui sono affidati le· procedure della progran1mazione, riveste notevole interesse per la determinaz~one concreta dell'autonomia regionale. Il procedi1nento di formulazione e approvazione del programma economico nazionale - così come delineato dal disegno di legge - si artico,la in due fasi, la pri111a delle quali relativa alla predisposizio·ne del « documento programmatico » e la seconda alla formulazione del « pro- . gramma economico ». Esamjniamoli separatamente. Il « docu·mento programmatico », contenente « l'indicazione e l'il48 Bibiiotecaginobi~nco

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