Note della Redazione mentari, è attestato dall'esperienza dello Stato di Israele, dove una situazione simile è stata sanata con una legge del 1964. Ora, quali possono essere gli strumenti in g_rado di porre rimedio- a questa situazione, capaci cioè di mo-dificare, anzi capovolgere, la rego.Zadella decadenza dei pro-getti di legge che al termine della legislatura non abbiano completato l'iter richiesto? La riserva di regolaniento - espressa negli artt. 64 e 72 della Costituzione - esclude senz'altro la possibilità di ricorrere ad una legge ordinaria, e mostra chiaramente come la J-nigliore soluzione sarebbe rappresentata da una norma costituzionale che regoli i rapporti tra le successive legislature. Ma se questa è la solitzione migliore, appare anche la più difficile da adottare, e impossibile se si vuole risolvere il problema già da questa legislatura. Ed allora - considerato che il vigente regolam.ento in materia non è stato fissato da una norma costititzioriale, m.a trae origine soltanto dalla prassi - sembra lecito affidarsi ad una semplice modifica del regolamento: disciplina che può essere approntata dall'attuale Parlamento senza timore di invadere l'anibito della competenza delle Caniere che fra qualche mese saranno elette, perché non si tratta di regolare l'attività delle Camere future, ma, co1ne ha scritto Càpurso, « i rapporti tra due legislature, la propria e la successiva, tanto più che una siffatta delibera non impedirebbe poi alle Camere ·future di apportarvi tutte le modifiche desiderate sino alla sua tolale cancellazione ». La potestà regolamentare delle Camere fornirebbe in tal ,:no·do lo strumento norrnativo capace di superare· la critica condizione attuale. E questa opinione sembra condivisa da esperti parlamentari dei maggiori partiti, conie i den,zocristiani Lucifredi e Tozzi-Condivi, i socialisti Zappa e Di Vagno ed il comunista Ingrao, che - a conclusio,ne del convegno nazionale di studi, pron1osso dall'l stituto Gramsci sul « rinnovamento delle strutture statali» - ha aderito alla pro·po·sta formulata dalla Com1nissione problemi dello Stato del PRI sulla continuità del lavoro legislativo. Può essere opportuno riportare per esteso i due articoli elaborati dalla Com1nissione del PRI, a 1no·difica della prassi corrente ed integrazione del vigente regolamento delle Camere: « 1) Ciascuna delle Camere, dichiaratane l'urgenza, potrebbe delil:Jerare, sentito un oratore per gruppo, e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di trasmettere all'altro ramo del Parlamento i progetti di legge che siano presentati dal Governo entro 180 giorni dalla prima riunione della medesima Camera, e che riproducano testi di progetti di legge già approvati dall'Assem.blea o da itna l"onimissione in sede legislativa, nel corso della precedente legislatura. 2) All'interno di ciascuna Camera, le Commissioni potrebbero deliberare, a 1naggioranza assoluta dei loro componenti, senza nitovo esame, di riferire all'Assemblea sui progetti di legge che siano presentati dal Governo entro 180 giorni dalla prima riunione di quel ram-o del Parla1nento, e che riproducano testi già _approvati dalla medesima Commissione in sede referente nel corso della precedente legislatura ». 42 Bibliote·caginobianco I ' ---
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