I ,I Note della Redazione ln.nànzitutto, sono da considerare le leggi di attuazio11e costituzionale, che non possono certo essere condizionate - sul piano teorico, naturalmente - da un diverso indirizzo politico di maggiotanza. E poi - ha rilevato Capurso su,lla « Voce Repubblicana » - vi sono le leggi di piano previste dall'art. 41 della Costituzione, «co1 n cui si perviene a stabilire interventi statali e di altri enti pubblici, nuove strutturazioni organiche, criteri vinco.Zanti di pianificazione, eccetera, che sopravanzano di gran lunga i termini formali di svolgimento dell'indirizzo politico di maggioranza; esistono così previsioni costituzionali di attività legislativa idonea ad impegnare l'indirizzo della politica economica in limiti. di tempo eventualmente non coincidenti con quelli della legislatura ». È opportuno, d'altronde, considerare l'in1portanza sempre maggiore assunta dai partiti nel sistema; dove la scarsa mobilità elettorale rende davvero improbabile l'ipotesi di un radicale mutamento nell'indizzo politico della . maggioranza. D'altra parte non si comprende bene perché la continuità dei lavori legislativi dovrebbe ledere il principio della rappresentatività del Parlamento, una volta riaffern1ato il pieno potere clelle Ca111.eredi respingere i progetti di legge, esaminati ed approvati da uria di esse 11,ellaprecedente legislatura: ·questa indiscutibile, ed indiscussa, potestà di rigetto sembra tutelare a sufficienza il principio della sovranità popolare, senza che si debba· ricorrere alla consuetudinaria regola della decade11za. · In una sola ipotesi questa potestà di rigetto si dimostrerebbe incapace d'assolvere la sua funzione, ma si tratta di un caso che difficil111.entepotrebbe trovare concreto riscontro 11el nostro sisten1.a politico: l'esistenza di una diversa maggioranza nei due rami del Parlamento. In questo caso, potremn:zo trovarci di fronte a una situazio,ne del genere: il Senato approva un progetto di legge già esaminato ed accolto dalla Can1.eraeletta nella precedente legislatura; la Camera attuale presenta invece un i11dirizzo politico di maggioranza che contrasta con quello del Senato e, naturalmente, con quello della Camera eletta nella precedente legislatura. In questo caso l'approvazione del Senato rappresenterebbe· una violazione del principio della sovranità popolare manifestatasi attraverso l'elezione di rappresentanti diversi dai precedenti. Si tratta, è chiaro, di un'ipotesi scolastica; comu11que, anch'essa presentà una soluzione estremamente seniplice, che conferma con1.e il principio della rappresentatività del Parlame11.to non debba essere necessariamente garantito dalla regola della decadenza. È sufficiente stabilire .Zapotestà di revoca dell'approvazione - entro un certo limite di tempo - della Camera neoeletta, « ferma restanda 1 l'efficacia e l'o·peratività della deliberazione adottata dal ramo disciolto; se poi questa revoca non sia stata deliberata, nel termine . previsto, la p•recedente deliberazione del progetto conserva piena efficacia» (A. Predieri, La produzione legislativa ne II Parlamento Italiano, ES/ 1963)~ Del resto, che il problema della. recezione, da parte della nuova legislatura, di tutto· il lavoro - ptlr non portato ·a co,mpimento - svolto dai rappresentanti già decaduti, sia un proble111a attuale per molte democrazie parla41 · ibl_io_tecaginobianco •
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