I Il « factoring » nella politica di sviluppo soltanto delle remunerazioni del personale addetto; in realtà, accanto a queste vanno calcolati i relativi oneri sociali, gli affitti dei locali o il loro ammortamento, i costi delle attrezzature d'ufficio e di calco,lo impiegate, le assicurazioni, le perdite per insolvenze, gli onorari agli avvocati ed ai consulenti, le spese d'illuminazione, riscaldamento o condizionamento d'aria, quelle per la cancelleria, ecc. So,ltanto· la considerazione globale di tutti questi costi e il loro rapporto in p ercentuale rispetto al totale del fatturato possono fornire un adeguato parametro di valutazio,ne rispetto alla commissione corrisposta per il r icorso al factoring. E per giunta ·soltanto a posteriori, perché l'incertezza delle valutazioni a priori in questo campo è notevole. In considerazione di tutto ciò - e tenuto conto anche della presta - zione assicurativa .del factor con l'~ssunzione del credito pro soluto, da un lato, e dall'altro delle funzioni di consulenza da esso espleta te, le quali avrebbero il lo,ro costo non secondario, se l'impresa volesse disimpegnarle direttamente o col ricorso a terzi - sembra lecito negare la proposizione aprioristica dell'onerosità in assoluto del ricorso al factoring. Certo, se l'impresa che ne valuta la possibilità si tro,vasse ad esempi o nelle eccellenti co·ndizioni di svolgere il proprio lavoro in rapporto con una ristrettissima ed ottima clientela, che consentisse una gestione estremamente semplice e sicura del portafoglio crediti; o se potesse avvalersi di computers già installati per altre funzioni operative, ma utilizzabili anche per la gestione del porta.foglio crediti con costi marginali; o se infine .disponesse di liquidità sufficiente per non aver bi sogno di ricorso ad anticipazioni pro soluto, l'adozione della fo,rmt1la di factoring sarebbe inutilmente più costosa della normale gestione diretta. Ma il factoring - così come tutte le tecniche di sussidio finanziario esterno alla gestio,ne aziendale - non è nato per favorire le in 1prese operanti in condizioni ott 1 imali d'esercizio, ma per sorreggere e facilitare la gestione, e la soluzione .di determinati pro·blemi di gestione, per quelle imprese (e sono certamente la gran.de maggioranza) che sono in condizio·ne di potere - e dovere - migl,iorare sotto determinati aspetti le tecniche di conduzione aziendale. Altrettanto può dirsi per la seconda - e non necessaria - compo - nente del · costo glo,bale del ricorso al factoring: l'interesse .da corrispondere, pro rata temporis, per la liquidazione anticipata totale o parziale dei crediti oggetto del rapporto di factoring. È evidente che, come e più che per lo sco·nto bancario (nel quale non v'è rinuncia, salvo in casi eccezionali, alla facoltà di rivalsa), l'anticipazione delle somme relative al credito in essere comporta, per l'im71 Biblio~ecaginobianco
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