I La Sardegna è un'isola Concludendo, anche il traghetto Sardegna, agli effetti della disciplina del contratto di trasporto, dovrebbe far capo alle norme che regolano il trasporto terrestre e ferroviario in particolare. Il natante dovrebbe a tt1tti gli effetti esser considerato piazzale di stazione. Le tariffe applicabili dovrebbero essere quelle normali della tariffazio,ne FF.SS. per cui il ql. km. vettoriato dalla Sardegna e per la Sardegna non dovrebbe subjre costi maggiori del ql. km. vettoriato su un qualsiasi tronco ferroviario della Penisola. Naturamente il discorso va esteso per analogia ai traghetti per mezzi gommati. Gi~ nel gennaio del 1966 l'Unione Camere di Commercio della Sicilia aveva ribadito il principio della 110n onerosità del passaggio delle aitto tra Penisola e I sola in un documento in cui si auspicava, tra l'altro, l'esame, alla stregua dei principi affermati dalla Costituzione, della legittimità -di un pedaggio per i trasporti da e per la Sicilia dei mezzi gommati, dei veicoli in genere e delle persone. « Tale pedaggio· costituisce - ad avviso dei partecipanti alla riunione - una infrazione all'art. 3 della Costituzione ed attua una discri111inazione, anche in rapporto al censo delle persone ed al valore delle merci trasportate, che non esiste nelle regioni dell'Italia continentale, laddove, anche per attraversare i fiumi, che i11 qualche località raggiungono la stessa larghezza dello stretto di Messi11a, si percorrono ponti non a pedaggio, costruiti e gestiti a cura e spese della collettività. È vero che anche nell'Italia continentale esistono tratti stradali a pedaggio, ma gli utenti hanno una facoltà di scelta che no11 è consentita per i trasporti da e per la Sicilia, per i quali, invece, il pedaggio è sempre dovuto ». « Sarebbe pertanto opportt1no - concltideva il citato documento - che, in attesa della costruzione del manufatto stabile, lo Stato, e per esso l'A.N.A.S., mettesse a disposizio11e gratuita degli utenti la strada e cioè t1n adeguato numero di traghetti, per le persone e i veicoli non ferroviari, sui qt1ali semmai potrebbe pagarsi, a titolo solamente simbolico, un contributo, da destinare agli studi per la progettazione e alle spese per la costruzione del ponte sullo stretto ». debbono essere assunti dall'Armatore e dal v·ettore e non certo riscossi in nome e conto dell'utente. . Si fa infine rilevare che la stessa An1ministrazione della Marina Mercantile ha considerato il traghetto, nave del tutto particolare e ciò in quanto non ha tenuto conto delle norme di legge che regolano la materia e non ha sentito, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore Marina Mercantile per la statuizione delle condizioni generali di trasporto delle navi addette a servizi di navigazione controllati dallo Stato. 73 Bibliotecaginobianco.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==