Bruno Costo Anedda È da porsi in risalto non la continuazione della strada, ma la continuazione della corrente di traffico, sia stradale che ferroviario che qualifica questa forma di traghetto al quale sono applicabili le norme sul contratto di trasporto in genere e ferroviario in· ispecie, anziché le norme sul trasporto marittimo. Questa è la conseguenza di maggiore importanza nei confronti dell'utente del servizio e la caratteristica del servizio stesso. Ora nel caso del traghetto sardo il servizio e la qualifica di vettore, cioè di colui che assume l'obbligo del trasporto, è assunto dallo Stato a mezzo delle FF.SS. Allorquando· lo Stato ha deciso di applicare un determinato sistema tariffario (in pratica il vigente delle FF.SS.) non può quale vettore riversare sull'utente del servizio oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione di una disciplina di trasporto che non è propria del servizio~traghetto, ma attiene al contratto di trasporto marittimo (cioè su nave normale). Ne è possibile configurare per il servizio traghetto due distinti tipi di contratto di trasporto, uno valevole per il vettoriato a mezzo trasporto ferrovia, l'altro valevole per il vettoriato a mezzo gomma. Sono entrambi da rapportarsi al concetto unico di trasporto terrestre e ciò in quanto ha rilevanza giuridica non la diversità tra vagone. e mezzo gomma, ma l'identità dello scopo del co11tratto stesso, che è quello della superiore pubblica necessità di una continuazione in senso giuridico-economico della corrente di traffico 2 • ' . verso lo stretto (e quindi il Mare Tirreno) non è considerato trasporto marittinio ma ferroviario. La nave-traghetto è quindi pur sempre una nave soggetta alla normale disciplina della navigazione marittima, ma è destinata ad 11n servizio speciale che è posto in risalto dal confronto tra l'art. 9 del R.D. 23.5.1932. n. 719 e l'art. 29 della Legge 1865, n. 2248. 2 Né giova a sostegno della tesi contraria il richiamo alla navigazione d'alto mare per negare l'applicabilità delle normali tariffe FF.SS., in quanto l'espressione sottolineata ha rilevanza giuridica per quanto attiene al regime cui sono sottoposte le navi agli effetti della navigazione, ma non riguarda in alcun modo il contratto di trasporto. L'espressione suddetta potrebbe avere rilevanza economica agli effetti del costo del servizio e quindi della eccessiva onerosità di questi a fronte dei costi attualmente sopportati per ql. e km. dalla gestione ferroviaria; è evidente però che tale rilevanza, trattandosi di un servizio pubblico gestito dallo Stato è da esaminarsi piuttosto sotto il ,profilo delle scelte di politica economica da parte degli organi responsabili di governo, ma non può influenzare, una volta operata la scelta, la necessaria applicazione dei p-rincipi ed istituti di diritto che regolano la materia. Potrebbe inoltre essere rilevante, agli effetti delle disposizioni della navigazione alturiera nel diritto internazionale, ma anche in questo caso appare evidente che le norme non riguardano la disciplina del contratto di trasporto e gli oneri connessi 72 Bibliotecaginobianco
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