I La Sardegna e un'isola Sardegna, occorre ricordare c11e da un punto di vista strettamente tecnico e materiale il traghetto è il galleggiante che serve alla continuazione di una strada, permettendo il passaggio a persone e veicoli da una sponda all'altra di un fiume o di un corso d'acqua il cui attraversamento non sarebbe possibile per mancanza di ponti; in senso formale più improprio « traghetto » è il collegamento diretto ed alternativo fra due tronchi di strada che fan capo alle sponde 1di un corso d'acqua ed è effettuato a mezzo nave o galleggiant~~ munjto delle installazioni idonee al servizio cui è destinato. Pertanto è presupposto necessario alla istituzione di un traghetto l'esistenza di due strade che facciano capo alle sponde e che non possano essere congiunte a mezzo ponte. Inoltre il collegamento tra le due strade deve essere diretto, nel senso, cioè, che la nave ha lo sco,po di collegare le vie di comunicazione terrestri; perciò non è traghetto il congiungimento tra diversi approdi di 11n corso navigabile. Da quanto sopra emerge che la caratteristica f ondame11tale del traghetto può sintetizzarsi nell'enunciato che il traghetto sostituisce la strada; e che le navi traghetto, pur essendo mezzi idonei al trasporto di merci e passeggeri, hanno la funzione, non tanto di mezzo di trasporto, quanto di mezzi destinati a permettere la viabilità stradale 1 • 1 Tale concetto è insito nell'art. 29 della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F, ove si parla di « ponti natanti o chiatte ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione cli qualsivoglia classe di strade ». E evidente che tale equtparazione non è possibile per i natanti che abbiano tutti i requisiti di una nave perché loro caratteristica è l'idoneità alla navigazione e quindi l'attitudine ad essere mezzi di trasporto di cose e persone sull'acqua, mentre il se1nplice natante che effettua il traghetto pure essendo atto a portare cose e persone non ha funzione cli 1nezzo di trasporto navigante. Q·uanto detto è confermato dall'esistenza di due distinte discipline: la prima discende dall'art. 29 della legge 21 marzo 1865, n. 2248 allegato F e T.U. 25 luglio 1904, n. 523 e riguarda i soli traghetti esercitati con galleggianti che non hanno requisiti di nave; la seconda è la disciplina del traghetto svolto con navi e battelli ed ha configurazione particolare in quanto non può prescindere dalla qualifica di mezzo di trasporto e pertanto è un servizio di trasporto detto impropriamente traghetto e non regolato da una disciplina generale, ma solamente dall'art. 9 del R.D. 23 maggio 1932, n. 719 ed applicato in diritto nelle condizioni e tariffe FF.SS. artt. 109 e 113 allegalo 6 (traghetto Messina; vedi anche art. 1°, comma 3'1, dello schema di decreto interministeriale per il traghetto Sardegna). L'art. 110 della cennata tariffa considera lo stretto come tronco di strada ferrata sul quale il trasporto avviene a condizioni e tariffe normali e 1per una lunghezza virtuale particolare (30 km. contro 7 effettivi; vedi anche art. 117 alleg. B schema di decreto citato). L'art. 111 delle cennate condizioni impegnano le FF.SS. a trasportare le spedizioni a carro senza trasbordo. Dalla soprariportata regolamentazione consegue il principio fondamentale che il servizio-traghetto costituisce la continuazione della strada per l'attraversamento di una zona d'acqua e da questa affermazione deriva cl1e il passaggio delle merci attra71 B.bi iiotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==