I Giornale a più voci raggelato, nell'arco di un secolo dall'Unità d'Italia, ogni ardore critico in un can1po che offre, per le sue gravi ·sperequazioni, appigli di polemica giuridica di lampante evidenza. È strano, ad esempio, che nessun contribuente abbia finora pensato di individuare un vizio di legittimità costituzionale nella questione degli aggi diversificati in ragione inversamente p•roporzionale alla ricchezza topograficamente distrib11ita nelle varie zone del territorio nazionale; neppure dopo che la stessa autorità di governo nella propria relazione alla Camera dei Deputati (atto parlamentare n. 4280 del 24.7.1967) ha coraggiosamente messo il dito sulla piaga. L'argomento, in questa relazione, viene affrontato con pocl1e semplici parole che vale la pena di riportare testualmente avvertendo solo, che il termine _« disposizione » è purtroppo da considerare quale sinonimo di « criterio normativo in fieri»: come a dire, ancora oggi, una buona intenzione: « Per quanto riguarda la riscossione, va sottolineata l'importanza della disposizione che prevede la incorporazione degli aggi esattoriali nelle aliquote stabilite per i singoli tributi. La disposizione intende anzitutto evitare le gravi sperequazio,ni che ricorrono fra i contribuenti che si trovano nelle zone più ricche, dove gli aggi sono relativamente bassi (Milano 1,25%; Torino 2,25%; Genova 2,85%; Roma 3,30%) e le zone più povere dove gli aggi arrivano fino all'8~1J (Napoli e un centinaio di altre esattorie nell'Italia meridionale) e fino al 10%, come in Sicilia in virtù di provvedimento regionale. La disposizione ha inoltre lo scopo di far conoscere chiarame11te al contribuente, attraverso la detern1inazione delle aliquote dei tributi, l'onere fiscale che egli deve sopportare, senza ulteriori aggiunte e senza ulteriori . aggravi». 11 passo riportato della relazione è abbastanza chiaro; non è tuttavia inutile precisare che nella cartella esattoriale notificata al contribuente (come, del resto, negli stessi ruoli esattoriali) l'aggio viene tariffato, in unica voce con l'imposta dovuta - già comprensiva di sovrimposta co-m11nale o camerale e di addizionali - in modo tale che il cittadino no11 potrà 1nai distinguere quale parte del st10 debito complessivo sia riferibile all'imposta erariale, quale alla sovrimposta comunale, quale all'addizionale e quale infine all'aggio esattoriale. A parità di reddito imponibile, inoltre, il co11tribuente di Milano pagherà ogni bimestre una cifra diversa (nel caso, infe-- riore) da quella che alla stessa scadenza pagherà il contribuente di Roma; lo stesso può accadere se i due contribuenti di pari reddito sono do,miciliati uno a Napoli e l'altro a Portici che pure sono comuni fra loro confinanti; con il che appare fortemente scosso il principio secondo cui « tutti so110,tenuti a co,ncorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contrib11tiva ». Il giorno in cui si sarà legislativa1nente provveduto all'incorporazione degli aggi nelle aliquote stabilite per i singoli tributi si potrà dire di aver fatto un grande passo avanti sul cammino dell'etica tributaria. GUIDO PEPE 57 Bibiiotecaginobian_co
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