Guido Pepe con delega da parte dell'ente im,positore, a privati imprendito,ri (società, banche, istituti), detti appunto esattori, che assumono il servizio· ricevendo per il costo e per i rischi dell'esazione, un compenso: sotto forma di aggio in misura percentuale preventivamente determi~ato per tutta la durata dell'appalto. La caratteristica di siffatto sistema esattoriale (limitato, peraltro, al campo delle imposte dirette, in quanto per i tributi indiretti - registro, successioni, dogane - la riscossione viene curata, senza aggio, dagli Uffici dello Stato col sistema ,detto « a regia») è quella della prestabilita sicurezza (e continuità) circa l'introito effettivo dell'intero gettito dei ruoli alle scadenze bimestrali; sicurezza garantita dall'antica regola del « non riscosso per riscosso», pervenuta nel nostro ordinamento dalla legislazione austroungarica. In forza di questa regola, i singoli esatto,ri, comune per co,mune, l1anno l'obbligo ·di versare ogni bimestre al ricevitore provinciale il totale ammontare dei tributi iscritti nel ruolo, anche se qualche contribuente no11 avesse tempestivamente pagato il debito 1 d'imposta; il ricevito.re provinciale, a ·distanza di cinque giorni, riversa all'Erario tutte le rate co1 me so,pra ricevute, a sua volta rispondendo, nei confronti dell'ente impositore, della totale cifra di imposta segnata nei ruoli dati in carico ai diversi esatto,ri della propria provincia, anche nel caso in cui non abbia ricevuto - da uno o più esattori - l'ammontare delle rate scadute. C'è, quindi, una doppia garanzia per lo Stato ed un aggio pure duplice (sebbene in misura diversa per l'esattore da quella per il ricevitore provinciale) a carico del contribt1ente. In sostanza, lo Stato, delegando agli esattori ed ai ricevitori provin.ciali l'esercizio della pubblica funzione. di esazione dei tributi, mantiene quasi una posizio,ne di estraneità nel momento ,decisivo del pagamento, che, se 110n è p,roprio il più ,delicato, è certo il più penoso del rapporto tributario. Con una particola1ità che può essere con·siderata ·una stranezza, o addiri ttura un'aggravante del sistema: lo Stato, in forza di una legge, consente all'esattore il ricorso ad una procedura esecutiva eccenzionalmente agile ed efficace, che è, invece, ìnibita _, per altra legge - agli stessi uffici dello· Stato quando occorra - nei settori ove è operante il già menzionato sistema di riscossione « a regia » - procedere al recupero diretto dei tributi erariali, dovuti e non pagati. Inoltre, co1ne se tutto ciò non bastasse a facilitare il compito dell'esattore-appaltatore, viene riconosciuto a quest'ultimo (e non - si intende - a favore dello Stato medesin10) il diritto di percepire, nei confronti dei cittadini che ritardino, anche di pochi giorni, il pagamento, dei tributi, una inde11nità di mora, che è pari al 2% delle somme dovute se il ritardo non supera i tre giorni ed al 6% se il ritardo è prolungato oltre il terzo giorno dalla fissata scadenza. *** L'imperiosa necessità di assicurare allo Stato un costan_te flusso di entrate - in cifra complessiva previamente determinata l1a praticamente 56 Bibiiotecaginobianco
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