Argomenti il Ministero dei LL.PP.). Senza di che, è evidente, non avrebbero (a parte clausole temporanee di salvaguardia previste dalla legge) un effettivo valore operativo. Il ragio,namento, quindi, in teoria non fa una grinza. Ed ognuna delle fasi di erogazione dei contributi (linguaggio pratico, cui, come si è accennato, i Comuni meridionali si sono dimostrati estre1namente sensibili) appare congegnata nel modo migliore per rispondere a queste giuste preoccupazioni. Quali sono ora i pericoli cui prima accennavo? Semplicemente questi. Intanto gli studi comprensoriali redatti dai professionisti incaricati per conto della Cassa, anche se compilati nel modo migliore (e ve ne sono alcuni realmente pregevoli), non possono, logicamente, non rispondere ai punti di vista dei loro compilatori. Ne consegue che le previsioni circa l'utilizzazione turistica di determinati tratti di costa, la determinazione dei massimi di densità costruttiva ammissibili, ecc. non sono, e non possono essere, i medesimi anche per zone geograficamente, strutturalmente, panoramicamente assai simili se non del tutto eguali. Il che provoca, per esempio, il fatto che per una parte della costa di un comprensorio della Calabria che presenti caratteristiche estremamente simili a quelle della parte della costa di un comprensorio abruzzese, saran110 previste densità costruttive notevolmente diverse, per la inevitabile differenza fra i punti di vista dei compilatori dei due diversi studi comprensoriali. Da qui evidenti disparità di trattamento e di limitazione degli interessi dei proprietari dei terreni e degli operatori che andranno a insediarsi nelle relative zo11e, e così via. Si verifica, in sostanza, in casi del genere, la disparità di giudizio che si presenta, poniamo, fra due alunni che, egualmente preparati, si presentino agli esami di maturità presso due diverse commissioni, l'una severa e l'altra « di manica larga ». Ma in questo caso, conoscendo l'imponenza degli interessi economici collegati allo sfruttamento più o meno intensivo dei terreni, ci si rende facilmente conto di cosa tutto ciò possa significare. È bensì vero che la Cassa per il Mezzogiorno ha assicurato che gli studi comprensoriali, ancl1e perché sono ancora nella prima fase e in corso di esame e discussione, costituiscono solo una traccia, un orientamento, e non hanno - 11é potrebbero averlo - alcun valore pre-. scrittivo. In pratica, però, non si può non osservare che da una parte non sarebbe possibile attendere le conclusioni (eventualmente n1odificate o corrette) della « seconda fase » degli studi, perché i termini previsti dalla· legge-ponte urbanistica per l'approntamento degli strumenti da parte dei Comuni, anche tenendo conto delle proroghe mas85 iblioteca Gino Bianco
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