Nord e Sud - anno XV - n. 105 - settembre 1968

. ' I Giorn.ale a più voci privata è la materiale parità di trattamento con que]la, giacché, forse per la 11ostra situazione storica ed economica, forse per sua intrinseca debolezza, essa non ha saputo, né sa, proporre alternative originali. Ora, nella scuola statale si è voluto abolire ogni atteggiamento inquisitorio e astrattamente comparativo tra un istituto e l'altro. Infatti, la presenza della com1nissione esterna deve valere proprio a sancire l'universale valore d_ell'insegnamento e, per così dire, l'intercambiabilità tra i docenti c1.1i lo Stato affida le sue scuole. In questo senso, ha un gran peso il giudizio di cl1i ha lavorc1to a !tingo nel contesto sociale e nella situazione locale in cui è inserito og11i singo]o liceo, e che necessariamente influisce sul rendimento e sull'orientamento dei ragazzi. È certamente giusto, perciò, tener conto delle pagelle e dei fan1osi « profili» con cui i consigli di classe pr se11tano gli alunni, lumeggiandone 1~ attitudini, l'indole, talora le difficoltà economiche e familiari, insomn1a tutto ciò che ne faccia delle perscne e non delle astrazioni. Ancl1e nelle scuole private, secondo il criterio della « parità », viene esaminato il « curriculum » scolastico degli alunni, ma poiché non è infrequent~ in certi istituti il caso di pagelle già dal primo trimestre, « addomesticate >> a questo scopo, quella che sembra una elen1entare forma di eq11ità finisce col diventare un vantaggio ingiusto di alcuni privilegiati. Infatti, di fronte ad un candidato che presenti delle carenze, si indaga co11 cura sui suoi precedenti scolastici prima di pensare a rcspii1gcrlo. Ne deriva cl1e una scuola più « indulgente» protegge di fatto meglio il s110 allievo, jnducendo la commissione, in considerazione delle prove positive riscontrabili dai precedenti scrutinii, a valutare più benevolmente i risultati negativi dell' san1e. D'altra parte, il processo è pressocch' irreversibile. E non essendoci ragione per abolire la verifica del « currjculum » colastico, al contrario at.1spicabile e giusta, nella scuola di Stato, 110n si vede come si possa ormai negarla a quella privata che abbia ottenuto le famosa « parità». Si potrebbe, tuttavia. esercitare t1n maggior controllo sugli scrutini di cgni trj1nestre dell'ultimo anno in corso, negli istiituti legalmente riconosciuti mediante un commjssario o un ispettore. Ciò comporterebbe altre sp(.,se. Ma si è gjà visto in molti casi quanto è aleato·rio quel « senza oneri per lo Stato » che dovrebbe, secondo la Costituzione, essere limite fermo alla esistenza delle scuole private. Comune a questa, vi è l'altra questione del « membro interno·» o rappresentante d'istituto. Esso fu istituito (con la legge del 25 luglio 1952, n. 1095) dopo perplessità e ripensamenti e dopo cl1e, con una ordinanza 1ninisteriale del 3 maggio 1947, discussa e deplorata, si era stabilito, come si è detto, che ve ne fossero addirittura due. I.~afunzione del « me1nbro interno» ha dei lati certamente positivi, in quanto dovrebbe ancor n1eglio consentire di non con.: siderare l'esame avulso dal resto della carriera scolastica dell'alunno, facendolo appari.re invece strettan1ente legato a questa, come st10 termine naturale e coro11amento. Egli dovrebbe, in sostanza, rappresentare la scuola di provenienza del ragazzo, lumeggiare le reali condizioni ed eventualmente le difficoltà in cui si è svolto l'anno scolastico. 53 ibliotecaGino Bianco

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