Sandro Petriccione occorre ricordare quelli di R. Nurkse e di A. O. Hirschman, che pur partendo da impostazioni diverse, assegnavano un ruo1 lo preminente allo sviluppo industriale. La nuova legge punta, pur co,n una serie di· cautele, sulla concentrazione delle attività in ambiti geografici delimitati e, restringendo ad essi l'intervento della Cassa, conferisce a questo intervento un maggiore peso in quanto gli affida il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di coordinamento, assicurando « a livello tecnico esecutivo il rispetto della priorità dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli i·nterventi » ( art. 6). Il coo,rdinamento dei tempi di intervento riveste natuTalmente molto maggiore importanza per il settore industriale ed è chiaro che la norma di legge implica delle competenze tecniche e delle capacità di iniziativa che invano si cercherebbero presso i consorzi industriali, come sono stati organizzati, per cui la legge prescrive che la Cassa possa essere autorizzata a provvedere in via sostitutiva all'attuazione degli interventi. Questa norma diverrebbe poi la regola se si vuole che i program1ni di attrezzatura delle aree industriali trovino concreta attuazione. Tutto questo non rimarrebbe senza influenza sulla struttura della Cassa imponendo delle misure di decentramento e probabilmente una organizzazione interna a carattere regionale piuttosto che settoriale, come è attualmente. Un primo passo è stato compiuto in questo senso con l'istituzione di un Servizio per le Aree ed i Nuclei Industriali, ma occorreranno modifiche notevoli se si vorrà che la Cassa possa assolvere i suoi compiti di Ente che può garantire, con un apparato tecnico-organizzativo adeguato, il raggiungimento, degli obiettivi del programma economico nazionale negli aspetti assai delicati della traduzione in interventi operativi delle direttive di carattere generale. 5. L'aspetto che però Annesi tende a sotto,valutare nel suo articolo è il progressivo svuotamento dei poteri della Cassa. Qui, credo, nell'intento di difendere l'intervento straordi,nario da pericoli lontani, egli trascura di osservare come in realtà lo strumento più importante dell'intervento viene messo, in condizione di non funzionare. È stato giustamente osservato 1 che la nuova legge è un notevole passo in avanti per la precisazione dei compiti dell'intervento straordinario e per una più esatta definizione della politica di concentrazione. Essa invece è assolutamente insoddisfacente per ciò che riguarda la strumentazione dell'intervento. 1 Come infatti osserva lo stesso Annesi, nel suo libro: Aspetti giuridici della disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, SVIMEZ, pagg. 41-49. 12 BibliotecaGino Bianco
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