Nord e Sud - anno XIII - n. 80 - agosto 1966

, Argomenti Tuttavia, il problema più rilevante riguarda il posto assunto dal• l'istituto dei piani di sviluppo industriale nel quadro della vigente normativa urbanistica. La legge, infatti, risolve assai semplicisticamente il problema, rimandando, a cuor leggero, al secondo comma dell'articolo 5 della legislazione urbanistica del '42. A parte le fondate obiezioni, sollevate da più parti, sulla precaria chiarezza giuridica dell'articolo stesso, a questo punto si pone un grosso interrogativo: « Il piano urbanistico dell'area - scrive Spantigati - è un vero e proprio piano territoriale, che si sostituisce (o si può sostituire) completamente per il territorio considerato al piano territoriale secondo la legge urbanistica; e che, anzi, per quanto gli effetti lo permettono (così per le misure di salvaguardia), fa le veci, per i comuni, anche del piano regolatore generale, che ha un ambito d'incidenza li,mitato ai problemi derivanti dall'industrializzazione, ed è cosa diversa sia dal piano territoriale che dal piano regolatore generale»? 5 • Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in due circolari ha risposto all'interrogativo 6 , equiparando in sostanza il piano urbanistico delle aree di sviluppo industriale al piano territoriale. A questa interpretazione - assai' estensiva dei poteri dei Consorzi - più di uno studioso ha rivolto critiche, in verità, pertinenti, ma che per due motivi non ci sentiamo di condividere: in primo luogo, queste obiezioni non tengono in nessun conto le generali condizioni in cui versa la politica urbanistica in Italia; in secondo luogo, prescindono completamente da quella che fu la pressante necessità - avvertita anche da governi assai tiepidi nei confronti del Sud - di creare strumenti che nel più breve tempo possibile fossero in condizione di rivitalizzare le aree più depresse del Mezzogiorno. È noto che vaste regioni da troppo tempo languivano in condizioni di asfissia sociale ed economica per poter attendere il buon tempo in cui sarebbe apparsa una normativa urbanistica moderna che governasse su scala nazionale la fondamentale politica della localizzazione degli insediamenti industriali. E che il discorso non fosse sbagliato ci è confennato dal fatto che, nonostante i progetti Zaccagnini, Sullo, Pieraccini e Mancini, la nuova legge urbanistica non è ancora giunta in Parlamento. Resta, tuttavia, incontestabile il fatto che il piano dell'area non possa considerarsi l'equivalente giuridico del piano territoriale o del piano regolatore generale; infa_tti, « vi è contraria la lettera della legge ... s Ibidem, 146. 6 Circolare 7 ottobre 1959~protocollo n. 21354; e circolare 9 marzo 1961, protocollo n. 2356, paragrafo 3. 101 BibliotecaGino Bianco

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