Nord e Sud - anno XIII - n. 80 - agosto 1966

Cesare de' Seta blici più ingenti per la riqualificazione di un'area particolarmente degradata. In questa prospettiva politica e culturalè bisogna riconoscere che l'istituto dei piani industriali di area o di nucleo non era certamente l'optimum a cui si potesse aspirare, ma non rappresentava neppure quanto di peggio ci si sarebbe dovuti attendere. Se gli uomini politici avevano rivolto i loro interessi prevalenti in altra direzione ed i tecnici non avevano del tutto compreso quale fosse l'ambito delle loro con1petenze e delle loro responsabilità, non è giusto lavarsi le mani e puntare l'indice sul legislatore. Il piano di area è, quindi, per molti aspetti, la norma corrispondente ad un difficile momento politico e ad una confusa situazione culturale. Cercheremo pertanto di analizzarne la struttura e di verificarne l'efficacia, non tralasciando le esperienze che il piano di area a dieci anni circa dalla sua adozione ha direttamente promosso. L'articolo 21 della legge sui « Provvedimenti per il Mezzogiorno » del 1957 prevedeva una serie di iniziative che favorissero l'industrializzazione e che rendessero più agevole questa politica mediante la formazione dei Consorzi. Il Consorzio nasceva, quindi, con il preciso scopo di essere uno strumento idoneo a incrementare o ad avviare un'attività industriale; anche se appare evidente « che non vengono viste, o vengono completamente trascurate, le difficoltà pratiche di procedere contemporaneamente all'approvazione dell'istituto del Consorzio e del Piano dell'area » 2 • Questa norma, formulata in modo quanto meno impreciso, fu rivista nella sua veste giuridica dalla legge n. 555 del 18 luglio 1959 3 e potenziata come strumento di pianificazione dalla legge n. 1462 del 29 settembre 1962 4, che affidava alla Cassa del Mezzogiorno la spesa per la redazione dei piani urbanistici delle aree di sviluppo. Risolte le carenze più macroscopiche, affioravano man mano, però, nella pratica attuazione dei piani, una serie di intralci, di difficoltà e di incongruenze di varia natura, per cui di volta in volta si è cercato il correttivo, naturalmente non sempre efficace. 2 F. SPANTIGATI, I piani urbanistici delle aree di sviluppo industriale, « Rivista giuridica dell'edilizia», n. 67, 1963, pp. 141-160: lo studio più attento che è stato dedicato all'argomento .per il rigore della trattazione e per la ricchezza dell'analisi e della documentazione. 3 « Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634 » ... « Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro dell'Interno. I piam regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. » 4 F. SPANTIGATI, op. cit., p. 142. 100 BibliotecaGino Bianco

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