Nord e Sud - anno XII - n. 65 - maggio 1965

Argo,nentt Quanto alle modificazioni di uso dei terreni agricoli, in via generale si deve osservare che il danno che risente l'agricoltura in seguito alla disordinata espansione degli insediamenti urbani e industriali non dipende dal regime di proprietà privata dei suoli in sé considerati; ma piuttosto, è da ricondurre ad un complesso di fattori - che in questa sede non è possibile esaminare - i quali determinano la debolezza strutturale dell'attività agricola nel sistema economico, la sua scarsa redditività rispetto agli altri settori produttivi. Peraltro, una pianificazione territoriale che superi impostazioni settoriali nella disciplina degli insediamenti, ed eviti distorsioni speculative nel mercato dei terreni, potrebbe favorire un'utilizzazione delle risorse del territorio economicamente efficiente, e costituire un fattore determinante - se non sufficiente - per correggere lo squilibrio strutturale in cui l'attività agricola versa. È da notare che tale problema si pone anche nei territori relativamente decentrati rispetto alle città, nei quali vengono realizzate - secondo i recenti indirizzi - le nuove zone industriali, in misura forse maggiore che non negli stessi territori periferici immediatamente investiti dalla espansione urbana. Significativo è il caso delle « aree » e dei « nuclei » di industrializzazione nel Mezzogiorno, in cui, in molti casi, le localizzazioni industriali si concentrano proprio in zone ad agricoltura intensiva o maggionnente suscettibile di sviluppo, ove vengono realizzate le infrastrutture e le attrezzature specifiche per l'insediamento industriale. 3. Tra i fenomeni più significativi di rendita fondiaria sono da annoverare quelli connessi alla politica di sviluppo industriale del Mezzogiorno, avviata dalla Legge n. 634 del 1957. Tale legge e la normativa che ad essa è seguita si basano sulla istituzione di « aree » e di « nuclei » di industrializzazione, amministrati da Consorzi di Enti locali; in particolare, viene prevista l'attrezzatura di determinate parti del territorio ( « agglomerati » Y nell'ambito delle « aree » e dei « nuclei » al fine dell'insediamento industriale, sulla base di piani regolatori territoriali predisposti dai Consorzi degli Enti locali, e approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Con una nuova disciplina dell'esproprio, la legge prevede che il prezzo di esproprio dei terreni destinati all'insediamento industriale sia ragguagliato al valore che i terreni stessi avevano due anni prima della data di costituzione del Consorzio in cui il processo di industrializzazione ha luogo (per evitare manovre speculative nel mercato fondiario, in attesa di tale costituzione). È auspicabile che nel quadro della gene97 BibliotecaGino Bianco

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