Argo111enli J. LA RENDITA EGLI AMBIENTI RBA I. 1. La rendita fondiaria, ed in specie la rendita dei uoli urbani, è un caso particolare della situazione che i determina quando un fattore primo esiste in quantità inferiore alla domanda. Il uo prezzo, che è nullo quando le quantità offerte sono al di sopra di quelle richieste (in quanto il costo di produzione di tali fattori è sempr nullo), div nta diverso da zero quando il fattore diviene scarso ri petto alle e igenze, e si eleva fino al livello corrispondente alla completa utilizzazione del fattore. Tuttavia, non è soltanto il caso limite, di offerta infinitan1ente rigida, che da luogo alla formazione di rendita, ben ì anche quello in cui l'elasticità è diversa da zero, o in ui intercorre un periodo di tempo a"!Jbastanza lungo tra il n1omento nel quale la domanda ha luogo e quello in cui la domanda stessa può ssere oddisfatta (e, qu t'ultimo, il caso della cosiddetta « rendita di congiuntura » ). La quantità disponibile di suoli edificatori e da mettersi in relazione ad un insie1ne di circostanze che i sono andate modificando n l tempo: in primo luogo, alle forme di mercato non concorrenziali - oggi predominanti nel regime di proprietà pri ata d i suoli edificatori - che fanno sì che l'offerta controlli la domanda, anzich, adeguarsi ad s a; in secondo luogo, allo stato della tecnologia, d in particolare a qu llo delle infrastrutture ( trasporti, en rgia, er izi igi n1c1, ecc.); in t rzo luogo, a fattori di carattere sociale e p i alogico (orari di lavoro, propensione per la vita in campagna, ec .). Queste considerazioni si riferì cono alla rendita a oluta. Qualora invece un punto o un a se pre entino vantaggi di localizzazione rispetto al territorio circostant sorg un nuovo tipo di rendita: la rendita differenziale, analoga a quella « ricardiana » dovuta alla diver ità delle risorse agricole del territorio. C'è, peraltro, una differenza: la centralità sia il plusvalore dei terreni accumulatosi in seguito ad attivita speculative, 1a 1 nuovi incrementi di valore derivanti dalla dis iplina dei piani regolatori. Dupo l'espropriazione, il terreno passato al demanio comunale potrà: a) e sere conservato in proprietà degli Enti locali per la realizzazione di attrezzature pubbliche o per altre utilizzazioni specificate dai piani regolatori; b) essere r stituito ai precedenti proprietari, in caso di possibile utilizzazione per uso proprio o consortile, con particolari vincoli (ricomposizione parcellare, inalienabilità, obbligo di costruzione, ecc.); e) essere ceduto a privati o a Enti pubblici in proprietà o c'ol solo diritto di uso per l'attuazione dei programmi edilizi fissati dai piani regolatori (secondo un titolo di godimento che comunque consenta l'ordinata attuazione dei piani regolatori). La realizzazione delle infrastrutture, dei servizi civili, delle opere pubbliche in genere, previste dai piani stessi, dovrebbe di regola precedere l'eventuale cessione; il prezzo di cessione dei terreni espropriati, da parte degli Enti locali, dovrebbe essere almeno parzialmente maggiorato ~ rispetto a quello di acquisizione ~ del costo delle opere di urbanizzazione. 91 BibliotecaGino Bianco
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