Nord e Sud - anno XII - n. 64 - aprile 1965

Francesco Ottomano Comunque i violenti, aperti attacchi della destra alla presidenza della Repubblica hanno avuto il merito di definire le vere ragioni del contendere, che non sono certo di tipo giuridico-formale. La posta in giuoco è quella della stabilità, della durata, della penetratività dell'azione di governo; ed in contrappunto, la capacità del Parlamento di pervenire ad un nuovo tipo di controllo sull'esecutivo. Dal di fuori le cose urgono: il ritmo di evoluzione (e in certi casi di involuzione) socio-tecnologica si dimostra incredibilmente più veloce delle possibilità di utilizzazione a fini normativi dei dati offerti dalle rilevazioni econometriche. Gli interventi statuali nell'economia (incentivi, sgravi fiscali, contingentamenti, ecc.) si rivelano ogni giorno di più tecnicamente lenti; il tempo del provvedimento risulta quasi costantemente in ritardo sui tempi del mercato. Si rischia, com'è già accaduto, che gli effetti di un provvedimento adottato a fini antinflazionistici, si producano sul mercato quando la tendenza si è modificata in senso recessivo,. Migliora la situazione se gli interventi sono attuati mediante strumenti pubblici immediatamente operativi sul mercato (manovra creditizia e monetaria, imprese pubbliche), ma il miglioramento è condizionato alla misura di incidenza di questi mezzi sulla situazione generale, e al grado e alla prontezza di adeguamento dei centri di autonomia pubblica alle direttive statuali (si pensi, ad esempio, ai limiti di manovrabilità di holdings pubbliche come l'IRI, l'ENI, l'EFIM). Da tutto questo discendono due necessità: quella di tecnicl1e normative più rapide e progredite; quella del rafforzamento dell'esecutivo, nel senso di pervenire sia ad una ragionevole certezza di continuità d'azione, sia alla effettiva capacità di coordinamento di una complessa azione amministrativa, sempre più spesso esplicantesi sul piano paritario di rapporti economici regolati dalle norme di diritto privato. Sotto l'aspetto normativo il problema è da porsi più che in termini di revisione costituzionale, in quelli di riforma dei regolamenti parlamentari. Attualmente il governo dimostra di voler ricorrere sempre più frequentemente all'uso del decreto-legge, anche in materie mal collocabili nei tradizionali schemi rigoristici della legislazione d'urgenza (si pensi ai recenti decreti sulla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e sulla istituzione del « fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere»). C'è un dato significativo al riguardo; i11tutta la legislatura 1958-63 furono presentati per la conversione alla Camera 29 decreti-legge; dall'aprile 1963 ad oggi ne sono stati presentati già 20. Le preoccupazioni di correttezza costituzionale suscitate da questo fenomeno sono quelle che sono. Si è già verificato qualche eccesso come quello rap,presentato dal decreto 23 dic. 1964, n. 1351 ( che recepisce nel nostro ordinamento il regime comunitario dei prelievi in alcuni settori agricoli). Questo provvedimento in pratica prorogava un precedente decreto-legge di identico contenuto, ma non ancora convertito dal Parlamento; e lo prorogava 44 BibliotecaGino Bianco

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