Nord e Sud - anno XII - n. 64 - aprile 1965

Giorn,ale a più voci Cronache costituzionali La disputa sulla correttezza costituzionale del « rimpasto », culminata nella formale questio•ne sollevata alla Camera il 9 marzo, scorso, ha riproposto i temi istituzionali che erano stati propri della contrastata elezione del presidente della Repubblica. C'è fra l'una e l'altra vicenda una identica trama giuridica di fondo, che è quella dell'assestamento su nuove basi dei rapporti fra gli organi di direzione dello Stato: Parlamento, governo, presidente della Repubblica. L'obiezione fondamentale di incostituzionalità, rivolta al procedimento di « rimpasto», è la stessa che pro,pose l'onorevole Gullo il 3 giugno 1948 contro il primo « rimpasto» avvenuto dopo l'entrata in vigore della Costituzione (quello nel Governo De Gasperi, ad elezioni del 18 ap·rile fatte) e poi ripetuta puntualmente ad ogni cambiamento nelle compagini ministeriali, risolto senza crisi formale. Si accusa cioè il presidente del Consiglio di espropriazione dei poteri spettanti in materia di crisi governativa al presidente della Repubblica. Oggi, come allora, si è agevolmente replicato in base all'inesistenza di una norma costituzionale che colleghi necessariamente il mutamento di membri del governo con l'apertura formale della crisi. La persistenza di una equivoca interpretazione di norme di correttezza ha impedito, però, ai difensori della procedura seguita di addurre un più sostanziale argomento: che consiste nella pratica impossibilità di imporre un « rimpasto » ad un presidente della Repubblica nolente, cui compete in definitiva di firmare il decreto di nomina dei nuovi ministri. Argomento, questo, tanto più fondato nella circostanza, se appena si ricorda il ruolo svolto dal presidente Saragat nel «rimpasto» (colloquio Saragat-Fanfani; nota della corrente fanfaniana sulle « autorevoli raccomandazioni » ). In sostanza, si è ancora invocato il dogma della irresponsabilità politica del presidente della Repubblica in una materia, quella riguardante la legittimità della investitura governativa o di singoli ministri, che rientra invece direttamente nella sfera dei poteri presidenziali. Anche la presidenza della Camera ha seguito questo indirizzo tradizionale, dichiarando la inammissibilità della votazione sulla questione costituzionale proposta dall'on. Almirante (e sostenuta anche dai liberali) in base a motivazioni di ordine procedurale (la votazione si sarebbe venuta a sovrapporre alla mozione di sfiducia comunista, iniziativa, questa, che, sotto l'aspetto tecnico-parlamentare, ha rappresentato dunque. un ottimo puntp d'appoggio per il governo). Si sono sottaciute invece le motivazioni di merito che avrebbero reso possibile pervenire alla stessa decisione, chiarificando però i termini reali della questione: che atteneva alle sfere di attribuzione tra poteri dello Stato e non poteva quindi risolversi attraverso un voto della Camera su una pregiudiziale, ma semmai chiamando in causa la competenza dell'organo abilitato nel nostro ordinamento a risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. 43 Bibli.otecaGino Bianco

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