Aristide Savignano stioni per le quali era in corso un giudizio di costituzionalità. Infine, non bisogna dimenticare l'insanabile rottura che è venuta a crearsi tra magistrati delle giurisdizioni inferiori e magistrati delle giurisdizioni superiori, per cui fin troppo spesso si verifica che, di contro alla decisione della Corte suprema di cassazione, di rigetto di una eccezione di illegittimità costituzionale, vi sia poi 11n giudice di merito, spesso un Pretore, che ritenga non manifestamente infondata la medesima eccezione e rimetta gli atti alla Corte costituzionale, la quale giudica a sua volta illegittima la norma impugnata. Rottura che diviene, poi, aperto contrasto quando ripassa a discutere dei problemi relativi alla struttura organizzativa dell'ordine giudiziario, ancora fondata su di una legislazione che risale al 1941, salvo le sole modifiche apportate nel 1946, e che per ciò stesso risulta del tutto superata. Per cui, mentre i magistrati delle giurisdizioni inferiori, riuniti in una propria associazione nazionale, hanno affermato la inaccettabilità degli attuali criteri di promozione per titoli e concorsi, rilevando che tali criteri danno sostanzialmente luogo ad un sistema di gradi e di gerarchia contrario a quei precetti costituzionali che affermano l'indipendenza dei giudici, sia rispetto agli altri poteri de]lo Stato, sia all'interno dello stesso potere giurisdizionale (cioè, dai gradi superiori), la Corte di cassazione, viceversa, ha assunto una posizione nettamente opposta, che è culminata in una deliberazione con la quale essa ha auspicato il mantenimento di tale sistema, invadendo così, peraltro, anche il campo delle competenze riservate al Consiglio Superiore della magistratura ed al Parlamento. Il fatto è che all'interno della magistratura esistono due tendenze nettamente differenziate o, si potrebbe anche dire, due anime: l'una, chiaramente conservatrice, e pertanto legata a criteri nettamente contrastanti col nuovo ordinamento costituzionale; l'altra, invece, che si propone un effettivo adeguamento del sistema giudiziario ai principi affermati dal Costitue)?.te. Di qui la loro opposizione, che si riflette, come si è detto, su tutte le questioni attinenti sia all'aspetto organizzativo dell'ordine giudiziario che allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale. Il che spiega, del resto, il fatto che, mentre la cassazione ha dato ieri vita alla distinzione tra norme pro·grammatiche e precettive, e continua oggi in una interpretazione restrittiva delle norme costituzionali, rallentando così il processo di evoluzione democratica del nostro ordinamento, i giudici di merito e la Corte costituzionale, al contrario, proseguono in un'opera, di cui il più recente risultato è rappresentato, sempre in contrasto con l'indirizzo della cassazione, dalla decisione che ha ritenuto applicabili all'istruzione so,mmaria le norme del codice di procedura penale relative alla istruzione formale. ,, 28 BibliotecaGino Bianco
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