Aristide Savignano nel suo seno, ma anche in quei suoi organi cui sono affidate le funzioni più delicate, come la sezione disciplinare, che• ha competenza in tema di provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati. Si è ritenuto che tale prevalenza non possa censurarsi, in quanto l'esclusione, nell'ambito dell'ordine giudiziario, secondo la Corte, dei criteri propri dell'ordinamento gerarchico statale, non importa « una posizione di assoluta parificazione » fra tutti i magistrati ad altri effetti; e, del resto, la maggiore rappresentanza conferita ai magistrati di cassazione resta giustificata per un verso dalla loro particolare esperienza, mentre per altro verso non può esercitare una qualsiasi influenza sulle deliberazioni del Consiglio Superiore, per l'evidente contrappeso costituito dalla presenza di componenti laici, eletti dal Parlamento. Seno,nché, mentre quest'ultima affermazione non può assolutamente condividersi (se non altro perché altrimenti non avrebbe alcuna giustificazionie la stessa prevalenza assegnata ai magistrati di cassazione), va nel contempo osservato che soccorrono almeno due argomenti, di indubbia validità, in senso nettamente contrario. Il primo si riferisce alla ricomprensione nel Consiglio Superiore, come rnembri di diritto, del Primo Pres,idente e del Procuratore generale della Corte di cassazione. Sembra ovvio che in tal modo la Costitue11te abbia voluto assicurare la presenza, nel Consiglio stesso, di rappresentanti della cassazione; e ciò per evitare la loro totale esclusione, nel caso che si fossero posti dei limiti alla scelta degli eleggibili (in sede di discussione si era manifestata la preoccupazione che il Consiglio Superiore potesse risultare , costituito soltanto da magistrati appartenenti alle giurisdizioni inferiori, per la netta preponderanza nun1erica di questi ultimi rispetto ai magistrati di cassazione). Il secondo argomento, invece, di ordine sistematico, e per ciò stesso più penetrante, deriva direttamente dalla qualificazione democratica conferita al vigente ordinamento costituzionale, il quale pertanto, poiché si pone logicamente come presupposto di ogni ordinam·ento derivato, e ne condiziona positivamente la configurazione, deve per necessità riflettersi anche all'interno del Consiglio Superiore della magistratura. Ora, a tale esigenza di democraticità contraddice la distribuzione dei magistrati in collegi elettorali e la loro conseguente divisione in categorie: non tanto perché collegi a composizione allargata hanno in tal modo una rappresentanza più esigua di quella assegnata ad altri collegi quantitativamente meno ampi; ma sopratutto perché tutto ciò si risolve, in ultima analisi, in una discriminazione tra magistrati, che contrasta, come si è già accennato, con quel precetto costituzionale che con·sente tutt'al più di distinguerli soltanto per la diversità delle funzio•ni che esercitano. .. 26 BibliotecaGino Bianco
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