Le due anime della magistratura le precisazioni in proposito fatte dalla Corte, la quale non ha mancato di chiarire che dal sistema realizzato dalla Costituzione resta escluso « ogni intervento del potere esecutivo nelle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati »; e che, pertanto, la relazione, pur sempre intercorrente, tra ministro di Giustizia e Consiglio Superiore va intesa nel senso che il primo può solo segnalare al secondo le esigenze connesse alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari, restando di conseguenza integra la competenza del Consiglio Superiore sulle materie che le sono state riservate dalla normativa costituzionale. Non riescono viceversa comprensibili i motivi per i quali la Corte Costituzionale non si è pronunciata, come avrebbe potuto, anche su talune questioni direttamente conseguenzali a quelle proposte: come, ad esempio, sull'ipotesi, innanzi accennata, del conferimento degli uffici direttivi, per la quale l'intervento del ministro della Giustizia (sia pure nella forma della proposta fatta di concerto con una commissione del Consiglio Superiore) rappresenta indubbiamente un vizio, altrettanto grave, di illegittimità costituzionale. Tanto meno, poi, si può essere d'accordo sulle considerazioni che hanno portato al rigetto delle altre eccezioni. A proposito delle quali non si può fare a meno di rilevare, anzitutto, che la proposizione normativa contenuta nel quarto comma dell'art. 104 della Costituzione ( « Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie ») non lascia assolutamente ritenere che si possa operare una distinzione tra i vari magistrati, in modo che questi votino solo per gli appartenenti alla propria categoria e non anche, viceversa, per quegli altri che facciano parte di una categoria diversa. Onde deve ritenersi esatto il rilievo in tal senso fatto, per il quale si produce così un'arbitraria limitazione del diritto di voto sancito dall'art. 48 della Costituzione; in quanto risulta violato il principio della parità di valore del voto esercitato dai vari elettori in relazione alla distribuzione di questi ultimi in collegi o categorie che esprimono un numero di rappresentanti non rapportato alla loro composizione quantitativa, o addirittura - come in effetti si verifica nel caso - nettamente contrastante con quest'ultima. Altretta11to grave, inoltre, appare l'esclusione dal diritto di voto degli uditori giudiziarj, per i quali è stato viceversa precisato (da altri) cl1e la loro appartenenza all'ordine giudiziario non può essere messa in dubbio. Ma più di tutto colpisce l'affermata conformità alla Costituzione della composizione del Consiglio Superiore della magistratura, in ordine alla quale la legge istitutiva, come si è già detto, ha disposto in modo da attribuire una netta prevalenza ai magistrati di cassazione non solo 25 BibliotecaGino Bianco
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