Aristide Savignano agevolmente formularsi in ordine alla particolare composizione del Consiglio Superiore della magistratura, nonch~ alla disciplina dell'elettorato attivo e passivo, predisposta dalla legge istitutiva. Da un esame anche sommario delle norme riportate, risulta subito evidente, infatti, una netta prevalenza dei magistrati di cassazione all'interno del Consiglio Superiore, se solo si considera che, oltre il Primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte suprema di cassazione, ne debbono necessariamente far parte altri sei rappresentanti della stessa Corte su di un totale di quattordici membri elettivi assegnati alla magistratura accanto ai restanti sette di nomina parlamentare. Inoltre, non appare giustificabile l'esclusione degli uditori dall'elettorato attivo·, per la inaccettabilità dello stesso presupposto sul quale essa si fonda: che, cioè, essi non possano avere una adeguata conoscenza dei problemi relativi alla organizzazione giudiziaria, presupposto che risulta privo di un qualsiasi concreto co,ntenuto. Particolarmente grave, infine, si rivela la distribuzione di tutti i magistrati in collegi elettorali nettamente distinti in base ai diversi candidati da eleggere: non sembra dubbio che ne derivi un loro raggruppamento in categorie, che contraddice a quel precetto costituzionale per il quale « i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». L'evidenza e la fondatezza di queste considerazioni, trascurate dal legislatore ordinario, hanno tuttavia, ancora una volta, trovato accoglimento nella particolare sensibilità del giudice di merito, il quale non ha esitato, non appena se 11e è presentata l'o~casione, a provocare il sindacato della Corte costituzionale sulle corrispondenti norme. A questa, pertanto, sono state in particolare sottoposte le questioni relative alla facoltà, attribuita al ministro di Grazia e Giustizia, di promuovere le deliberazioni riguardanti lo status di tutti i magistrati; alla composizione del Consiglio Superiore della magistratura, in ordine alla quale è stata lamentata la prevalenza dei magistrati di cassazione, in quanto, risultando in tal modo attribuita una posizione di superiorità ad una sola delle diverse categorie, si commetteva una palese violazione del principio della parità di rappresentanza di tutti i magistrati; alle limitazioni del diritto di voto, derivanti sia dall'obbligo di votare solo per gli appartenenti alla propria categoria, sia dalla esclusione di tale diritto per gli uditori giudiziari. La decisione che ne è seguita (n. 168 del 23 dicembre 1963) ha accolto in parte soltanto le eccezioni sollevate, dichiarando semplicemente la illegittimità costituzionale di quella norma che attribuiva al ministro della Giustizia il potere di richiedere i provvedimenti relativi allo status dei magistrati. Della massima importanza, però, risultano 24 Bi lioteca Gino Bianco
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