Nord e Sud - anno XII - n. 64 - aprile 1965

Aristide Savignano resta svuotata di ogni contenuto, se non è concreta1nente seguita da una organizzazione del tutto autonoma del potere giu,risdizionale. Sicché non par dubbio, dopo quanto si è detto, che la Costituzione abbia accolto sia il principio dell'autonomia funzionale (quando ha stabilito che i giudici sono soggetti soltanto alla legge), sia quello dell'autonomia organizzativa della magistratura (quando ha riconosciuto espressamente che questa costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere), fissan;do così in maniera che 110n si presta ad equivoci i criteri ai quali doveva necessariamente adeguarsi il legislatore ordinario, nel momento in cui avesse proceduto alla istituzione del Consiglio Superiore della magistratura ed alla determinazione delle sue funzioni, nonché della sua composizione e struttura organizzativa. L'attuazione di siffatti principi, quindi, proprio per la esatta predeterminazione dei criteri-base, contenuta nella Costituzione, si prestava ad una agevole e semplice soluzione, solo che si fosse manifestata una precisa e concorde volontà politica orientata in tal senso. In pratica, è accaduto esattamente il contrario. Anzitutto, infatti, si è registrato un notevole ed ingiustificabile ritardo nella stessa impostazione del problema, ritardo che risulta evidente dal fatto che il primo progetto di legge relativo alla materia è stato p,resentato solo nel 1952, e che il successivo disegno di legge, dovuto all'iniziativa governativa, fu approvato solo nel 1958. In secondo luogo, ed è ciò che più conta, va immediatamente aggiunto che la legge istitutiva del Consiglio Superiore della magistratura (n. 195, del 24 marzo 1958), anche a volerla considerare solo nelle sue linee generali e per quanto può interessare in questo momento, ha disposto in maniera completamente diversa. Nei suoi tratti salienti, questa legge può così brevemente riassumersi: a) ha previsto che il Consiglio Superiore deliberi solo « su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia» per tutta la materia relativa « alle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati »; b) ha imposto, per quanto attiene alla sua composizione, che i membri elettivi del Consiglio Superiore siano scelti in numero di sei tra i magistrati di Corte di cassazione, quattro tra i magistrati di Corti di appello e quattro tra i magistrati di tribunali; e) ha stabilito che i magistrati possano votare soltanto per quei candidati, da eleggere a componenti del Consiglio S11periore, che appartengano alla propria categoria ed ha escluso addi,rittura dal diritto di voto gli uditori giudiziari, sul presupposto che non abbiano una sufficiente conoscenza dei problemi relativi all'organizzazione giudiziaria; d) ha istituito una sezione disciplinare di dieci membri effettivi e quattro supplenti, presieduta dal 22 Biblioteca Gino Bianco

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