Le due anime della magistratura attribuirne le funzioni agli stessi organi del potere giudiziario, altri ritennero, viceversa, che bisognasse assicurare un necessario collegamento tra i vari poteri; e a tal fine suggerirono di assegnare al ministro della Giustizia la presidenza del Consiglio Superare della magistratura. Non minori divergenze si ebbero inoltre su altri aspetti, non trascurabili, del problema, in quanto si rilevò che lo scopo da raggiungere era « di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire il crearsi di una casta chiusa della magistratura »; ovvero che, per quanto atteneva alla composizione del Consiglio Superiore della magistratura, bisognava evitare che esso potesse risultare formato esclusivamente da magistrati appartenenti alle giurisdizioni inferiori, pur approvandosi contemporaneamente l'altra norma, per la quale « i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzio·ni ». In sostanza, anche per tale problema appare pienamente giustificata l'affermazione di Calamandrei, secondo la quale « il contenuto della nuova Costituzione rappresenta in molte s11eparti la risultante transattiva, e forse provvisoria, di concezioni contrastanti e di forze contrapposte ». Con un aspetto, però, del tutto peculiare. I principi stabiliti in materia, infatti, non permettono di nutrire alcun dubbio sullo scopo che si è inteso realizzare: assicurare alla magistratura una sostanziale autonomia ed indipendenza nei riguardi degli altri poteri dello Stato. In tal senso vanno infatti interpretate tutte le norme riportate sotto il titolo quarto della Costituzione, ed in particolare quelle disposizioni relative al Consiglio Superiore della magistratura ed alle sue attribuzioni. Per cui, più che di normativa imperfetta, o inadeguata rispetto al nuovo assetto costituzionale, si può tutt'al pii1 parlare, nel caso in esame, di disciplina incompleta, giustificata del resto dall'enorme mole di lavoro ch·e la Costituente ebbe a svolgere in quel periodo: onde il completamento della disciplina giuridica della materia è rimasto demandato al legislatore ordinario. Che tale, del resto, sia la effettiva portata della normativa costituzionale, risulta ancora più chiaro, se si considera che di indipendenza e di autonomia del potere giurisdizionale si può parlare in due sensi, a seconda che ci si riferisca all'aspetto funzionale od ·a quello organiz:. zativo: il primo riguarda l'esclusione di ogni rapporto gerarchico tra i magistrati ed il loro assoggettamento al solo imperio della legge; il secondo, viceversa, si riferisce più specificamente ai criteri ed agli istituti intesi a realizzare tale scopo. Ed è evidente che l'affermazione astratta dell'indipendenza funzionale della magistratura - che si ritrova peraltro, almeno negli ultimi tempi, in qualsiasi tipo di regime - 21 Bib.liotecaGino Bianco
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