Nord e Sud - anno XII - n. 64 - aprile 1965

Le due anime della magistratura di Aristide Savignano L'affermazione secondo la quale la magistratura deve porsi come un ordine autonomo ed indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato non è certamente nuova. L'opportunità, poi, di assoggettare i giudici solo all'imperio della legge è altrettanto antica, se si pensa che Tocqueville assegnava alla magistratura anche il fine di costituire un limite alla tirannia delle assemblee politiche. E questa esigenza fu particolarmente avvertita in sede di Costituente, tanto più che soccorreva in materia una lunga esperienza (legata alla preesistenza di un organo, qual'era il Consiglio Superiore della magistratura creato dalla legge Orlando del 14 luglio 1907 n. 511, e successivamente modificato da vari provvedimenti fino al decreto legislativo del 31 maggio 1946 n. 511), dalla quale potevano trarsi utili indicazioni. Oltre tutto, essa si innestava storicamente in un contesto che permetteva una visione globale del problema e che poteva perciò stesso consentire l'adozione della migliore soluzione possibile. In tal senso, infatti, premevano per un verso gli avvenimenti dell'ultimo ventennio e per altro verso non solo la necessità di procedere al riconoscimento dell'autonomia e dell'indipenq.enza della magistratura, ma anche e soprattutto l'opportunità di provvedere all'adeguamento dell'ordine giudiziario - sia nel suo aspetto organizzativo che nell'esercizio delle sue funzioni - all'ordinamento democratico della Repubblica Italiana, tenendo particolarmente conto del carattere rigido della nuova Costituzione. Risultava perciò evidente che queste esigenze potevano essere soddisfatte solo sottraendo la magistratura a qualsiasi influenza del potere esecutivo e consentendo che essa si organizzasse autonoma 4 mente in un ordine a sé stante, rappresentato al suo vertice da un Consiglio Superiore, completamente rinnovato rispetto ai precedenti nella sua struttura e nelle sue funzioni, al quale fosse affidato ogni compito relativo alla materia della giustizia, con la sola esclusione delle ~ attività a questa accesso,rie. Senonché, pur essendo il problema nei suoi termini generali estremamente chiaro, non si riuscì, in sede di Costituente, a predisporre una disciplina normativa unitaria e definitiva; e ciò per i contrasti che si manifestarono sulle singole questioni sottoposte ad esame. Se, infatti, vi fu chi propose di sopprimere il ministero di Grazia e Giustizia e di 20 Bi lioteca Gino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==