• Gemma Vitolo Per assolvere a questo compito la Commissione della e.E.E., a tale scopo costituita, elaborò un memorandum, in data 10 aprile 1961, diviso in due parti relative ai fondamenti e all'orientamento da dare alla politica comune dei trasporti. Successivamente, ritenuto ormai raggiunto lo scopo del memorandum, di provocare cioè un ampio dibattito sugli obiettivi e i principi dell'azione della Comunità nel settore dei trasporti, il Consiglio dei Ministri della e.E.E. invitò la Commissione ad elaborare un Programma d'attuazione della politica comune, Pro·gramma che fu redatto nel maggio 1962. Il settimo capitolo di questo Programma enuncia i principì sui quali devono basarsi gli studi sui costi di trasporto e sull'imputazione agli utenti del costo integrale del trasporto, principi comuni da applicarsi in tutti i Paesi membri. Questi studi, che si prevede saranno conclusi entro il 1966, dovrebbero portare alla determinazione degli « elementi numerici» e dei principi in base ai quali si potranno equamente dividere gli oneri finanziari, e in particolare quelli derivanti dal costo delle infrastrutture, fra tutti gli utenti dei singoli sistemi di trasporto. Il Consiglio della e.E.E. ha sollecitato la Commissione a portare avanti gli studi suddetti, limitandosi all'indispensabile per ottenere dei risultati utili in breve tempo: una indagine teorica, sui principi e metodi da usare, ed un'altra basata su cifre, relativa all'insieme delle infrastrutture. Ma i lavori procedono a rilento sia per quanto riguarda l'opera del Comitato di esperti governativi che d·evono assistere la Commissione della e.E.E., sia per quanto riguarda l'opera dei sottocomitati e, in particolare, di quello incaricato dello studio del costo delle infrastrutture. Si è ancora nella fase della determinazione del metodo da seguire, che dovrebbe essere tanto obiettivo da evitare di favorire uno o l'altro dei sistemi o dei mezzi di trasporto. Una volta stabilita nel memorandum l'applicabilità al settore dei trasporti delle norme del Trattato e, particolarmente, di quelle relative alla concorrenza, bisogna porre i singoli utenti nelle condizioni di scegliere liberamente il mezzo di trasporto più conveniente. Bisogna, quindi, liberare i prezzi del trasporto dalla influenza di qualsiasi elemento che sia estraneo alla semplice formazione del costo economico del trasporto stesso. I prezzi dei trasporti dovrebbero, quindi, differire fra loro solo nella proporzione in cui differiscono i rispettivi costi. Per costo del trasporto, però, si deve intendere il risultato di tutte le componenti economiche che rendono possibile il trasporto. Fra queste, dovranno perciò essere considerate anche quelle relative alle infrastrutture necessarie al trasporto considerato, non essendo più compatibile, con il concetto della libera concorrenza previsto dal Trattato, l'attribuzione alla intera collettività degli oneri pertinenti alle infrastrutture di trasporto, come non sarebbe compatibile l'assunzione, da parte dei trasporti, di oneri pertinenti alla collettività. Ne deriva, quindi, la necessità di una armonizzazione delle condizioni di trasporto per le· varie categorie, per far sì che i loro costi assumano una struttura omogenea. 58 BibliotecaGino Bianco
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