Nord e Sud - anno XII - n. 62 - febbraio 1965

I Francesco Ottomano della Repubblica, del Presidente del Consiglio e dei ministri (artt. 90 e 96 della Carta costituzionale); elezione di un terzo: dei componenti il Consiglio superiore della magistratura, di un terzo dei giudici costituzionali e della lista di cittadini fra i quali sono sorteggiati i sedici aggiunti per la giurisdizione penale della Corte costituzionale (art. 104 e 135 Cost. e art. 11 legge cost. 11 marzo 1953, n. 1). La questione era stata posta in considerazione del fatto che la partecipazione dei delegati regionali alla elezione del Presidente, altererebbe, con la presenza di membri estranei al Parlamento, la fisionomia dell'Assemblea risultante negli altri casi dalla « pura» riunione dei membri del Parlamento stesso. Già si era notato che il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, non può costituire organo distinto rispetto agli altri casi in cui la Costituzione prevede la riunione dell'Assemblea nazionale. L'integrazione dei delegati regionali non vale, infatti, ad instaurare un differente regime normativo nell'attività dell'organo se non in ciò che attiene a questioni di dettaglio (come potrebbe essere la verifica dei poteri di tali delegati, al cui riguardo peraltro non sono state emanate ancora le necessarie norme) senza intaccare la fondamentale unità strutturale dell'organo « Parlamento in seduta co,mune ». Ad ogni modo, il giorno dell'apertura della seduta (che, com'è 11oto, è stata « unica» formalmente, anche se protrattasi per tredici giorni), il 16 dicembre, è stato letto ed approvato, senza alcuna osservazione, il processo verbale della seduta comune del 13 feb·braio 1964 in cui il Parlamento aveva provveduto alla compilazione della lista da cui sorteggiare i giudici per i giudizi d'accusa della Corte costituzionale. Così, l'Assemblea affermava l'esigenza di un collegamento funzionale con le precedenti Assemblee risultanti dalla seduta comune delle due Camere, astraendo dalla peculiarità dei compiti di volta in volta esercitati. Senonché questa pienezza di funzioni collegiali dell'organo che ha eletto il Presidente della Repubblica contrasta con l'andamento dei lavori assembleari. Si è detto che formalmente la seduta è stata unica con sospensioni. È questa un'innovazione, introdotta con l'elezione di Segni, rispetto alla precedente prassi che, sia per l'elezione di Einaudi sia per quella di Gro,nchi, aveva visto più sedute anche formalmente distinte. Non è azzardato ritenere che con tale modifica si sia in pratica evitata la possibilità che si aprisse una discussione che a base di regolamento sarebbe stata ipotizzabile sotto forma di « osservazioni » al processo verbale della seduta precedente. Ripetiamo: a nostro avviso è da lamentare che in qualsiasi modo, diretto o indiretto, le prerogative collegiali del Parlamento in seduta comune vengano affievolite riducendo l'organo ad un mero corpo elettorale, privo di interna dialettica. Nelle ipotesi estreme che si andavano profilando, un dibattito assembleare, sia pure ferreamente disciplinato dalla Presidenza, avrebbe potuto rappresentare un legittimo inizio di chiarificazione per la stessa Assemblea e dinanzi al paese. La prassi adottata non è stata priva di significative conseguenze sul piano regolamentare. Ad esempio, il deputato Cassiani che era stato posto in congedo all'inizio della seduta, risulta ammesso a votare nel nono scrutinio 68 Bi0lioteca Gino Bianco

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