Nord e Sud - anno XII - n. 62 - febbraio 1965

.. Giornale a più voci Ecco la frode alla legge che si tentava: eleggere un capo-fazione, che non rappresentasse null'altro che la sua fazione, in luogo del Presidente della Costituzione. E non era meno contrario a tutta la concezione della suprema carica il contro-rimedio che si affacciava: quello di una incredibile « candidatura d'assemblea », il cui non senso politico era solo superato dal non senso giuridico. E se la frode è fallita, resta, però, l'offesa grave che la finale elezione del più degno non deve fare dimenticare. Così converrà meditare sulle fasi che condussero alle dimissioni del Presidente Segni, per individuare i pericoli per le istituzioni che in esse si annidarono e ricordare che del Parlamento in seduta comune si pose in dubbio perfino la competenza ad accertare la legittimità della propria convocazione. In effetti nessuno ignora quali possibilità si offrano per un'opposizione eversiva, dall'apertura di un dibattito in condizioni eccez~onali; e tuttavia, crediamo che questo rischio sia inferiore a quello della insindacabilità della decisione dell'esecutivo sulla sussistenza dell'impedimento permanente del Capo dello Stato. D'altra parte, proprio in questa sua ultima interminabile tornata il Parlamento in seduta comune l1a svolto la sua attività a guisa di un collegio perfetto respingendo così la tesi della sua natura di mera assemblea elettorale. Esso, in particolare, si è qualificato come organo distinto rispetto alla Camera dei Deputati e al Senato. È stato, infatti, ritenuto ammissibile che, mentre era ancora in corso la seduta del Parlamento in seduta co1nune per la elezione del Presidente (sia pure durante una sua sospensione), il Senato tenesse seduta sabato 26 dicembre per consentire al Governo di presentare, a norma dell'art. 77 della Costituzio,ne, sette disegni di conversione di decreti-legge emessi in data 23 dicembre. La procedura è ineccepibile. Senato e Camera, nel confluire materialmente nella stessa Assemblea, non conservano la natura di « corpi giuridicamente distinti », come, fra l'altro, è dimostrato dal fatto che la maggioranza si computa in relazione al numero globale dei componenti il Parlamento in seduta comune e non costituisce la risultante della somma di due maggioranze rapportate al numero dei membri di ciascun ramo del Parlamento. In capo a ciascun parlamentare si riassume dunque la titolarità di un duplice ufficio: quello di membro di uno dei due rami del Parlamento e quello di membro (eventuale) del Parlamento in seduta co,mune. Il nostro ordinamento costituzionale prevede un meccanismo simile, d'altra parte, sul piano regionale, anche se improntato ad un processo dialettico inverso: l'art. 42 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige stabilisce che ciascun consiglio provinciale è composto dai membri del consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia. Quest'affermazione di autonomia dell'organo « Parlamento in seduta comune » rispetto ai due corpi legislativi normaii, si collega, d'altra parte, alla negazione, desunta dall'attività dell'Assemblea, di ogni differenziazione fra l'organo che elegge il Presidente della Repubblica e l'organo cui la Costituzione conferisce altre basilari funzioni (messa in stato d'accusa del Presidente 67 BibliotecaGino Bianco

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