Nord e Sud - anno XII - n. 62 - febbraio 1965

Francesco Ottomano Evitare il feticismo degli istituti giuridici! e valutare giustamente quanto di flessibile, di indefinito e di ricorso alla prassi de.bba permanere anche in un ordinamento tecnicamente rigido come il nostro, non può significare smarrire il filo conduttore, la logica della Costituzione. E invece, in molti momenti, è accaduto proprio questo: la sottovalutazione della qualità dell'interesse in discussione e quindi l'offesa plateale (anzi, televisiva), se non direttamente della norma, certo delle sue ragioni. Se un'immagine viene in mente, è quella del negozio in frode alla legge: . si compiono determinati atti, formalmente diretti ad un dato legittimo fine, e sostanzialmente si cerca di raggiungere un altro scopo, contro la legge. La Costituzione dètta, per il Presidente della Repubblica, poche norme: forse troppo poche, e lo si è visto per la supplenza; qualcuna non chiara. Ma una cosa risulta indiscutibile: il super-potere del Presidente, il suo compito di assicurare l'equilibrio politico-costituzionale nel paese, di cogliere in un arco di tempo, considerevolissimo per i moderni ritmi sociologici, le costanti dell'evoluzione della nazione, la cui unità egli rappresenta, come dice l'art. 87. Tutto, nella norma, concorre a questo: dalla sua partecipazione differenziata, e mai di mera forma, all'attività legislativa, giudiziaria e amministrativa dello Stato (art. 87 e 104), al potere massimo che gli compete di giudicare e garantire le condizioni di permanenza del rapporto fiduciario fra corpo elettorale e rappresentanza politica (art. 88, potere di sciogliere le Camere); alla stessa durata della carica, superiore a quella delle Assemblee che concorrono ad eleggerlo (art. 85); al fatto che il Parlamento in seduta comune che lo elegge sia un quid pluris rispetto alle due Camere, per la partecipazione aggiuntiva dei rappresentanti regionali (art. 83); al fatto che le Camere quando sono prossime alla fine della legislatura, risultano private del potere-dovere di riunirsi per eleggerlo (art. 85). , È questo il Capo dello Stato che disegna la Carta costituzionale: l'organo che ha come concetto-portante quello della continuità della vita statuale, della difesa degli interessi permanenti della Costituzione, degli interessi che danno senso e articolazione a questa Repubblica, e che perciò deve essere espresso da una piattaforma politica amplissima (questo e non altro volendo significare la richiesta normativa di maggioranze qualificate). Quale rassomiglianza potesse avere con esso il « milazzo » che le correnti DC portavano avanti, da destra e da sinistra, ognuno è in grado di giudicare. Si diceva di volere eleggere il Presidente della Costituzione e si portavano avanti uomini la cui personale dignità non elideva certo la loro estrazione e e designazione minoritaria. Se nella Costituzione vi è la preoccupazione di allargare, come si è visto, la base elettorale del Presidente della Repubblica al 4i là dei corpi legislativi, come si può ritenere costituzionalmente corretto il tentativo di i1nporre una candidatura minoritaria, al di là di ogni ragionevole intesa non solo con le altre forze politiche, ma addirittura con le altre correnti dello stesso partito? E di imporla non con le armi della persuasione e del dialogo, ma puntando d'azzardo su- momentanee convergenze, sul colpo di mano favorito da iste1ici risentimenti assembleari o calcoli personalistici? 66 Bi liotecaGino Bianco

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