' Aldo M. Sandulli del sistema pluralistico instaurato dalla Costituzio·ne, la Corte, nonostante le immense e difformi difficoltà suscitate da una normazione . . costituzionale e applicativa tutt'altro che univoca ed esauriente, è stata custode serena e fermissima del principio dell'unità dello Stato enunciato nell'art. 5 della Costituzione e dell'unitaria coerenza dell'ordinamento giuridico. Il che consente di guardare con sufficiente tranquillità e senza ingiustificati allarmisn1i - almeno dal punto di vista giuridicopolitico - l'attuazione integrale dell'ordinamento regionale. In quest'ordine di concetti e in questo- spirito si collocano, a es., le affermazioni riguardanti la cessazione, al momento della entrata in funzione della Corte costituzionale, delle attribuzioni dell'Alta Corte per la Regione siciliana nelle materie di spettanza della prima (le quali assorbono quelle dell'Alta Corte quasi senza residui) (sent. 38/1957); della potestà normativa esclusiva dello Stato in materia di uso della lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige (sent. 1/1961 e 46/1961); della esclusione di privilegi, nella legislazio,ne regionale, in favore degli appartenenti alla Regione nei co-nfro·nti degli appartenenti ad altre parti del territorio nazionale (sent. 13/1961 e 86/1963); della inammissibilità della concessio-ne, da parte delle leggi regionali, di privilegi fiscali capaci di produrre ripercussioni sfavorevoli nella rimanente parte del territorio nazionale (sent. 76/1958 e 66/1961); della esclusione della sottoposizione della materia delle strade militari ai poteri regionali riguardanti la tutela del paesaggio (sent. 37/1962); della sottrazione alla potestà regio·nale . dei corsi d'acqua attraversanti anche altre Regioni (sent. 20/1961); della subordinazione della pianificazione regio11ale alla pianificazione statale (sent. 13/1963, 4/1964, 13/1964 ); della subordinazione di ogni forma di legislazione regio,nale ai principi generali dell'ordinamento giuridico (sent. 13/1962); della assoluta sottrazione alla potestà normativa regionale della materia penale (sent. 21/1957, 13/1961, 90/1962, 128/1963), di quella giurisdizionale (sent. 4/1956, 12/1957, 3/1958), di quella doganale (sent. 18/1957), dei rapporti interprivati, salvo esigenze eccezionali e temporanee rispondenti a necessità di interesse pubblico (sent. 7/1956, 35/1957, 6/1958, 37/1961, 53/1962); della sottrazione dell'ordine pubblico alla polizia regionale (sent. 131/1963); della stretta interpretazione delle disposizioni attributive alle Regioni di potestà normativa in materia di tributi statali e della soggezione di tali potestà ai criteri direttivi della legislazione statale (sent. 9/1957, 5/1958, 17/1961, 33/1961, 37/1961); della riserva allo Stato del potere governativo generale di annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi (sent. 23/1959 e 73/1960), e di quello di scioglimento dei Consigli comunali (sent. 128/1963 ). 48 BibliotecaGino Bianco
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